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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24318/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di rimborso, da parte di un amministratore di banca assicurato per la responsabilità civile, delle spese legali sostenute per opporsi in sede giurisdizionale a una sanzione pecuniaria irrogata da Banca d’Italia per irregolarità nell’attività di gestione e controllo dell’istituto. L’assicurato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso di tali spese, opposto senza successo dalla compagnia. La Corte d’appello di Milano ha interpretato la polizza nel senso che la garanzia coprisse anche le spese legali relative alle procedure sanzionatorie e di opposizione, valorizzando il tenore delle clausole che includevano tra le "perdite patrimoniali" le spese legali e tra le "richieste di risarcimento" anche le attività ispettive e le procedure sanzionatorie. La compagnia assicuratrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame dell’art. 11.1 della polizza, che escludeva la copertura per richieste di risarcimento relative a sanzioni di carattere punitivo, e conseguente erronea estensione del rimborso anche alle spese di difesa; 2) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, per avere il giudice di merito esaminato solo alcune clausole senza considerare l’intero testo della polizza, in particolare l’art. 11.1 e il suo rapporto con l’art. 2.34; 3) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., deducendo travisamento della prova documentale e motivazione mancante o apparente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, osservando che la Corte territoriale non aveva omesso l’esame delle clausole richiamate, ma le aveva sostanzialmente considerate nella propria operazione ermeneutica; ha inoltre affermato che l’interpretazione contrattuale della sentenza impugnata era plausibile e quindi non sindacabile in cassazione. Ha escluso sia la violazione delle regole di interpretazione sia la nullità per difetto di motivazione, rilevando che la motivazione era presente, coerente e non apparente. Ha anche precisato che il dedotto travisamento della prova non può riguardare l’attività di interpretazione di una clausola contrattuale. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 145 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    non riportata integralmente

    richiamata quale norma che disciplina l’opposizione alla sanzione pecuniaria irrogata dalla Banca d’Italia

  • art. 54 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    non riportata integralmente

    richiamata come base delle indagini, ispezioni e investigazioni della Banca d’Italia considerate nella polizza

  • art. 1917 c.c.

    non riportata integralmente

    la Corte d’appello aveva escluso che il principio di accessorietà impedisse, nel caso concreto, il rimborso delle spese legali; la Cassazione non ha corretto tale lettura

  • art. 1362 c.c.

    non riportata integralmente

    invocata per il corretto accertamento della comune volontà delle parti nell’interpretazione del contratto

  • art. 1363 c.c.

    non riportata integralmente

    richiamata per affermare che le clausole devono essere lette le une per mezzo delle altre

  • art. 1370 c.c.

    non riportata integralmente

    richiamata come criterio ermeneutico residuale contra stipulatorem in presenza di dubbio interpretativo

  • art. 112 c.p.c.

    non riportata integralmente

    invocato dalla ricorrente per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non ritenuta sussistente

  • art. 115 c.p.c.

    non riportata integralmente

    invocato per sostenere il travisamento della prova documentale; la Corte esclude che l’interpretazione della clausola sia travisamento della prova

  • art. 132 c.p.c.

    non riportata integralmente

    richiamato in relazione al vizio di motivazione, escluso perché la sentenza era motivata in modo non apparente

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    non riportata integralmente

    indicato come norma che consente il sindacato per violazione delle regole di diritto, incluse quelle ermeneutiche

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    non riportata integralmente

    richiamato per le nullità della sentenza per errori processuali e per motivazione solo apparente

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    non riportata integralmente

    richiamato nel testo vigente: consente il controllo sul solo omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non sull’insufficienza della motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    non riportata integralmente

    richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non riportata integralmente

    richiamato per il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    non riportata integralmente

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 2.18 polizza

    non riportata integralmente

    qualifica come perdite patrimoniali indennizzabili anche le spese legali conseguenti a richieste risarcitorie

  • art. 2.22 polizza

    non riportata integralmente

    definisce in senso ampio la nozione di richiesta di risarcimento, includendovi anche indagini, ispezioni, investigazioni e procedure sanzionatorie

  • art. 2.34 polizza

    non riportata integralmente

    prevede il rimborso delle spese di difesa solo se relative a una richiesta di risarcimento coperta dalla polizza

  • art. 11.1 polizza

    non riportata integralmente

    esclude la copertura per richieste di risarcimento relative a sanzioni di carattere punitivo, ma non è interpretata come esclusione espressa delle spese di difesa nel relativo procedimento

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo e discusso; non è consentita una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo contrattuale.
  • Per escludere la copertura assicurativa delle spese di difesa non è sufficiente una clausola che escluda l’indennizzo della sanzione o delle richieste di risarcimento relative a sanzioni punitive, se il contratto non estende espressamente l’esclusione anche alle spese legali sostenute nel procedimento connesso.
  • Nel dubbio interpretativo, il criterio contra stipulatorem opera solo in presenza di effettiva ambiguità del testo, dopo l’esame complessivo delle clausole; non può essere utilizzato per sovvertire una lettura già plausibile e coerente del contratto.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nel testo vigente dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo o alla motivazione mancante/apparente; non sono più ammissibili doglianze di mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
  • Il travisamento della prova non ricorre quando la censura investe l’interpretazione di una clausola contrattuale, poiché tale attività appartiene alla valutazione ermeneutica del giudice e non alla mera ricognizione del contenuto oggettivo del documento.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiContrattiProcesso civileAssicurazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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