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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8302/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio della motivazione e mancata assunzione di prove ritenute decisive. In particolare ha chiesto una perizia sul mezzo per verificare se la perdita di controllo fosse imputabile alla rottura di un semiasse/elemento sterzante e ha lamentato la mancata acquisizione dei tabulati telefonici per dimostrare che non stesse parlando al telefono. Ha inoltre contestato la valutazione della Corte territoriale circa la presunta imprudenza della guida nonostante il rispetto del limite di velocità, chiedendo che fosse esplicitata la condotta alternativa lecita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non abbia specificato in che modo le prove richieste sarebbero state "decisive" nel senso dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., ossia tali da determinare sicuramente un esito processuale diverso. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale che, pur rilevando il rispetto del limite di velocità, ha valutato la velocità come non adeguata alle condizioni del tratto (strada particolarmente curvosa) e quindi idonea a compromettere il controllo del veicolo, richiamando l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni di tempo e luogo previsto dall'art. 141 cod. strada. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'omicidio stradale, ossia il reato per cui il Ciabattoni è stato condannato in sede di merito; la Corte di Cassazione non entra nel merito della qualificazione normativa ma lascia ferma la condanna quando il ricorso è inammissibile.

  • art. 141 cod. strada

    Richiama l'obbligo del conducente di adeguare la velocità alle condizioni della strada, del veicolo e dell'ambiente; la Corte territoriale lo ha applicato per ritenere che, pur sotto il limite, la velocità fosse eccessiva rispetto alle caratteristiche del tratto curvilineo e abbia impedito il mantenimento del controllo del mezzo.

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Criterio per valutare la rilevanza della mancata assunzione di una prova: la prova omessa è rilevante solo se avrebbe certamente determinato un diverso esito decisorio. La Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato tale decisività.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente come base formale del motivo di cassazione; la Corte ha valutato il motivo secondo i criteri di ammissibilità e specificità richiesti dalla giurisprudenza.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere che l'inammissibilità del ricorso possa derivare da una assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte usa il principio per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria e delle spese.

Massime di principio

  • La mancata assunzione di una prova rilevante impugnabile in Cassazione è rilevante solo se quella prova, se acquisita, avrebbe certamente determinato un esito diverso del processo (prove "decisive" secondo art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).)
  • Il semplice fatto che una prova non sia stata svolta non basta: il ricorrente deve spiegare specificamente e confrontare la prova omessa con le argomentazioni della motivazione, mostrando come avrebbe cambiato il thema decidendum.
  • Il rispetto del limite massimo di velocità non esclude automaticamente responsabilità se la velocità non è stata adeguata alle condizioni di tempo, luogo, caratteristiche del veicolo e condizioni di visibilità (obbligo di moderazione previsto dall'art. 141 cod. strada).
  • La Corte di merito può basare la valutazione della causa del sinistro anche su dichiarazioni concordi di testimoni e su valutazioni tecniche indirette; la richiesta di perizia va motivata specificamente indicando perché i riscontri testimoniali non siano sufficienti.
  • In sede di impugnazione in Cassazione le doglianze devono essere formulate confrontando le critiche con le specifiche ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; argomentazioni meramente fattuali e generiche sono inammissibili.

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