Cassazione Civile, Ordinanza n. 20382/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata promossa da un ente della riscossione per un credito verso una società debitrice. In sede di pignoramento presso terzi, veniva aggredito il credito della debitrice esecutata verso una società terza, relativo ai canoni dovuti in forza di un contratto di affitto d'azienda. La terza pignorata dichiarava di non avere debiti scaduti verso l'esecutata e sosteneva che, per un disguido nella gestione dei pagamenti delle rette della casa di riposo, essa aveva maturato un controcredito verso la debitrice, poi da compensarsi con i canoni dovuti. Il giudice dell'esecuzione assegnava il credito pignorato al creditore procedente. L'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla terza pignorata veniva rigettata dal Tribunale, che riteneva non dimostrata l'estinzione per compensazione. Con il ricorso per cassazione la terza pignorata deduceva violazione dell'art. 1241 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 e 553 c.p.c., lamentando: omesso esame di prove offerte; motivazione apparente; ingiustificato diniego dell'ammissione di prove orali; erronea pretesa di una prova documentale con data certa anteriore al pignoramento per dimostrare l'accordo di compensazione, assumendo che la compensazione operi di diritto.
La decisione
La Corte ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure. Ha osservato preliminarmente che il ricorso non risultava ritualmente notificato al debitore esecutato, litisconsorte necessario, ma ha reputato superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio per la manifesta inammissibilità del ricorso. Nel merito, ha dichiarato inammissibile la doglianza che sollecitava una nuova valutazione delle prove; ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione apparente, richiamando il principio per cui è sufficiente una motivazione che esponga la ratio decidendi; ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata ammissione dei testimoni, trattandosi di valutazione rimessa al giudice di merito; ha assorbito la censura sulla compensazione, poiché una volta esclusa la prova del controcredito restava irrilevante discutere dell'applicazione dell'art. 1241 c.c. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La compensazione opera di diritto tra crediti reciproci, ma nel caso concreto la sua invocazione restava irrilevante perché il giudice di merito aveva ritenuto non provata l'esistenza del controcredito.
Censurato come violato, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile o infondata nei limiti in cui mirava a un riesame del merito.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che l'apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al giudice di merito, salvo i limiti di legge.
Richiamato in relazione al pignoramento presso terzi e all'assegnazione del credito pignorato.
Il bilancio può fare prova solo contro l'imprenditore che lo ha formato, non a suo favore.
L'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario può non essere disposta se il ricorso è manifestamente inammissibile.
Indicato per il deposito della motivazione in camera di consiglio.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Usato per richiamare i principi delle Sezioni Unite sulla motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile la censura che miri sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché il controllo di Cassazione non si estende al riesame del merito.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di percepire la ratio decidendi; non lo è quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della propria decisione e apprezza gli elementi probatori ritenuti decisivi.
- La valutazione sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla dedotta violazione di legge.
- La deduzione di una compensazione non può essere accolta se non sia prima dimostrata l'esistenza del controcredito; in difetto di prova del credito opposto, ogni questione sulla disciplina della compensazione diviene irrilevante.
- Nei giudizi esecutivi con pignoramento presso terzi, il debitore esecutato può essere litisconsorte necessario, ma la mancata integrazione del contraddittorio non impone un ordine ex art. 331 c.p.c. quando il ricorso sia manifestamente inammissibile.
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