Cassazione Civile, Ordinanza n. 22208/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'istituto di credito per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita di un immobile effettuata da un coniuge all'altro. I giudici di merito avevano accolto la domanda revocatoria e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 2901 c.c. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 1936, 1362, 1363 e 1957 c.c., sostenendo che il rapporto di garanzia dovesse essere qualificato come fideiussione e non come contratto autonomo di garanzia, sia per il nomen iuris usato dalle parti sia per l'assenza della formula di pagamento senza eccezioni; da ciò facevano derivare l'applicabilità della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e l'estinzione della garanzia per mancata iniziativa giudiziale contro il debitore principale nel termine semestrale. Con il secondo motivo, subordinato, hanno denunciato violazione dell'art. 2901 c.c., contestando la sussistenza del consilium fraudis e del pregiudizio: assumendo che, se si trattava di contratto autonomo di garanzia, il debito del garante sarebbe sorto solo con la richiesta di pagamento o messa in mora, successiva all'atto di vendita, e che comunque non vi sarebbe stato depauperamento perché il garante aveva ricevuto una somma superiore al debito verso la banca. La Corte ha tuttavia ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la qualificazione del negozio come fideiussione o contratto autonomo di garanzia è questione riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio motivazionale, non adeguatamente dedotti; inoltre ha affermato che, ai fini della revocatoria, è comunque sufficiente un credito anche contestato, fermo restando che le contestazioni sulla sua esistenza potranno essere fatte valere in separata sede. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso si risolveva in una diversa ricostruzione del fatto e del ragionamento presuntivo rispetto a quella dei giudici di merito, senza una critica specifica alla relativa applicazione secondo i parametri giurisprudenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'atto di intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di legittimità, ribadendo che nel giudizio di cassazione non è ammesso l'intervento del cessionario del credito, pur potendo questi eventualmente costituirsi come controricorrente se ritualmente evocato. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della sola banca rimasta legittimata e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di legittimità non è ammissibile l'intervento del successore a titolo particolare; il cessionario non può assumere una veste atipica di interveniente nel processo di cassazione.
è il termine richiamato per il deposito della motivazione dell'ordinanza.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la natura fideiussoria della garanzia prestata.
richiamato dai ricorrenti quale criterio ermeneutico per la qualificazione del contratto di garanzia.
richiamato dai ricorrenti quale criterio ermeneutico per la qualificazione del contratto di garanzia.
invocato dai ricorrenti per sostenere la decadenza della banca dall'azione contro il garante in mancanza di tempestive iniziative contro il debitore principale.
richiamato dai ricorrenti per sostenere, in negativo, che la disciplina delle obbligazioni solidali non sarebbe applicabile al contratto autonomo di garanzia e dunque come indice della natura accessoria della garanzia.
richiamato dai ricorrenti per contestare i presupposti dell'azione revocatoria, in particolare il consilium fraudis e il pregiudizio alle ragioni creditorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la qualificazione di un negozio come fideiussione o contratto autonomo di garanzia è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di interpretazione o per vizio motivazionale specificamente dedotto.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente anche un credito contestato, senza che la contestazione sulla sua esistenza impedisca di per sé la legittimazione del creditore ad agire; ogni questione sulla fondatezza del credito resta eventualmente devoluta ad altra sede.
- Se la censura di legittimità si risolve in una diversa ricostruzione del fatto o in una contestazione della valutazione presuntiva compiuta dai giudici di merito, senza specifico attacco ai criteri giuridici applicati, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di cassazione non è ammesso l'intervento del successore a titolo particolare, in difetto di una previsione normativa espressa che consenta al terzo di partecipare al giudizio con facoltà difensive proprie.
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