Cassazione Civile, Ordinanza n. 19125/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un consorzio di imprese di autotrasporto ha chiesto l'ammissione allo stato passivo di un credito di euro 1.407.474,61, invocandone la prededuzione quale corrispettivo di servizi di trasporto resi a favore della società in amministrazione straordinaria. Il giudice delegato ha ammesso il credito solo in chirografo. Il tribunale ha respinto l'opposizione allo stato passivo, ritenendo: mancante la produzione documentale a sostegno della domanda; irrilevante la mancata contestazione del credito in sede concorsuale; non provata l'inerenza del trasporto al ciclo del primo acciaio, necessaria per la prededuzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con cinque motivi, nullità del procedimento per mancata concessione di un termine a difesa sulla prededuzione; nullità per non avere il tribunale considerato il parere favorevole dei commissari sulla prededuzione; nullità per avere deciso senza discussione innanzi al collegio; violazione delle norme speciali sulla prededuzione dei crediti per autotrasporto verso ILVA; carenza di motivazione e falsa applicazione delle norme sulla prededuzione.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo che nel rito di opposizione allo stato passivo la concessione dei termini difensivi è facoltativa e che la non contestazione o il parere favorevole dei commissari non vincolano il giudice; ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, affermando che la disciplina speciale sulla prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto verso ILVA va interpretata in modo tale da ricomprendere anche il nesso con la funzionalità degli impianti produttivi nel loro complesso, senza limitarsi alla sola area a caldo o al ciclo del primo acciaio. Poiché il credito risultava relativo al trasporto di prodotti finiti presso uno stabilimento ILVA, la motivazione del tribunale è stata ritenuta errata. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 l.f.
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo la trattazione può avvenire davanti al collegio o a un componente delegato; i termini difensivi previsti dal comma 11 sono eventuali e facoltativi, non obbligatori, e il rito è caratterizzato da deformalizzazione e celerità.
art. 98 l.f.
L'opposizione allo stato passivo rientra tra i procedimenti di impugnazione soggetti al rito speciale concorsuale, nel quale il tribunale può decidere secondo le forme semplificate previste dalla legge fallimentare.
art. 93 l.f.
Richiamato come norma del sistema di verifica del passivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento dei motivi.
art. 100, comma 3, l.f.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla struttura dell'opposizione e al ruolo dei commissari/curatore, senza che ciò impedisca il controllo officioso del giudice.
art. 111-bis, comma 1, l.f.
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro delle censure procedurali, senza effetto decisivo nella motivazione della Corte.
Invocato per sostenere l'ultrapetizione/omessa considerazione del parere dei commissari, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003
Costituisce una previsione eccezionale di prededuzione in favore di determinati creditori e prestazioni collegate al contesto produttivo ILVA; va interpretata restrittivamente, ma coordinata con la norma interpretativa successiva.
art. 8, comma 1-bis, d.l. n. 91 del 2017, conv. in L. n. 123 del 2017
La norma interpretativa amplia il collegamento rilevante ai fini della prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto, valorizzando la funzionalità degli impianti produttivi ILVA nel loro complesso e non solo una singola fase produttiva.
Richiamato come principio generale di responsabilità patrimoniale, rispetto al quale la prededuzione speciale costituisce deroga eccezionale.
Massime di principio
- Nel rito di opposizione allo stato passivo, la concessione dei termini difensivi è facoltativa e non sussiste un diritto automatico alla rimessione in termini o allo scambio di memorie secondo il rito ordinario.
- Nel procedimento di verifica del passivo, la mancata contestazione del credito da parte degli organi della procedura non comporta di per sé l'ammissione del credito, potendo il giudice svolgere controlli officiosi sui fatti e sulle prove.
- La trattazione dell'opposizione allo stato passivo può essere validamente svolta davanti a un giudice delegato o relatore, senza che la decisione collegiale richieda le forme del rito ordinario, in ragione della specialità e deformalizzazione del procedimento concorsuale.
- Le norme che prevedono una prededuzione speciale in favore di specifiche categorie di creditori devono essere interpretate restrittivamente perché derogano al principio della responsabilità patrimoniale generale; tuttavia, la loro portata va ricostruita tenendo conto della ratio della disposizione interpretativa successiva.
- Quando la disciplina speciale collega la prededuzione alla funzionalità di un complesso produttivo strategico, il requisito del nesso funzionale non va ristretto a singole fasi o a uno specifico reparto dell'impianto, ma può essere integrato dal collegamento dell'attività del creditore con l'operatività dell'intero sistema produttivo.
- Se il credito è già ammesso in chirografo e l'opposizione riguarda solo il rango, il thema decidendum resta circoscritto al riconoscimento della prededuzione, non alla debenza del credito in sé.
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