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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03000/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore televisivo)

La controversia

La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha convenuto la società di televisione satellitare davanti al Tribunale di Roma, sostenendo che la trasmissione della propria programmazione sulla piattaforma satellitare della controparte, per vari periodi di vigenza del Contratto Nazionale di Servizio, avrebbe violato diritti di proprietà intellettuale e il medesimo contratto, senza riconoscimento di un equo compenso. Ha chiesto il risarcimento del danno in via extracontrattuale, e in subordine l'accertamento di una responsabilità contrattuale e della debenza di un corrispettivo. La convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale di Roma a favore di Milano. Il Tribunale ha accolto l'eccezione ritenendo competente Milano. Con regolamento di competenza la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 20 c.p.c., sostenendo che il forum commissi delicti dovesse individuarsi nel luogo del danno-conseguenza, coincidente con la propria sede in Roma; 2) ulteriore violazione dell'art. 20 c.p.c., lamentando che, anche a voler individuare il foro nel luogo della prima immissione illecita del segnale, la prova di tale luogo non sarebbe stata validamente offerta e comunque la competenza andava determinata secondo la prospettazione attorea, senza istruttoria sulla competenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Milano. Ha ritenuto non applicabile al caso il criterio elaborato per le lesioni dei diritti della personalità e la diffamazione a mezzo stampa o mass media, perché qui il pregiudizio dedotto riguarda la violazione del diritto d'autore/proprietà intellettuale. In tale diverso contesto, il locus commissi delicti coincide con il luogo in cui si verifica la prima immissione illecita del segnale e quindi il primo effetto lesivo sul patrimonio dell'attore, individuato in Milano, sede della resistente. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente aveva impostato la propria tesi di competenza su Roma quale sede del danno-conseguenza, senza allegare che Roma fosse il luogo della prima immissione del segnale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 20 c.p.c.

    Per le obbligazioni da fatto illecito la competenza territoriale si radica nel luogo in cui si verifica il danno; nel caso di violazione del diritto d'autore rileva il luogo della prima immissione illecita del segnale, non la sede del danneggiato.

  • art. 19 c.p.c.

    Richiamato dall'eccezione di incompetenza per individuare il foro generale della convenuta presso la sede di Milano.

  • art. 1327 c.c.

    Citato dalla resistente in via subordinata, in relazione al luogo di conclusione di un eventuale contratto.

  • art. 1173 c.c.

    Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge nel luogo in cui il danno si verifica.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato per spiegare perché il criterio del domicilio del danneggiato vale per i diritti della personalità, che si radicano nell'ambiente di vita e di relazione della persona.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione/regolamento.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di competenza ex art. 20 c.p.c. relativo a una domanda risarcitoria da illecito, il foro del locus commissi delicti va individuato nel luogo in cui il danno si produce per la prima volta, ossia nel primo punto di incidenza dell'azione o omissione illecita sul patrimonio del danneggiato.
  • Il criterio della coincidenza tra luogo del danno e domicilio/sede del danneggiato è applicabile alle lesioni dei diritti della personalità, specie nelle ipotesi di diffamazione o comunicazione mediatica lesiva, non essendo invece automaticamente estensibile alle controversie aventi a oggetto la violazione di diritti di proprietà intellettuale.
  • Quando una trasmissione o una diffusione illecita si realizza in più luoghi, ai fini della competenza rileva il luogo della prima immissione illecita del segnale, quale primo momento di manifestazione del pregiudizio.
  • La competenza territoriale va valutata in base alla domanda come proposta e alla causa petendi dedotta; se l'attore fonda il foro del danno-conseguenza sulla propria sede, non può poi pretendere di far valere un diverso criterio collegato alla prima immissione illecita non allegata nell'atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaDiritto d'autore
RamiProcesso civileProprietà intellettuale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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