Cassazione Civile, Ordinanza n. 03747/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto a una società la detrazione dell'imposta relativa alle fatture emesse per lavori di costruzione di un fabbricato ad uso artigianale in Camaiore. Secondo l'Ufficio, i costi non erano inerenti all'attività d'impresa concretamente svolta nel periodo d'imposta 2010. La CTP aveva accolto il ricorso della società ritenendo sufficiente, ai fini della detraibilità, che lo statuto comprendesse l'attività di costruzione di immobili; la CTR aveva confermato, valorizzando la compatibilità astratta dei lavori con l'oggetto sociale e ritenendo irrilevante la mancata realizzazione di altre operazioni attive o la perdita conseguente alla mancata vendita del bene. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente omesso l'accertamento concreto dell'inerenza dei costi e aveva di fatto invertito l'onere della prova, gravando l'Amministrazione di un onere che invece incombeva sul contribuente che chiedeva la detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha precisato che, in tema di detrazione IVA, non basta la mera compatibilità astratta dell'operazione con l'oggetto sociale o con l'attività statutariamente prevista: occorre un accertamento concreto dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa, con prova, a carico del contribuente, dell'esistenza e natura del costo, dei fatti giustificativi e della sua destinazione alla produzione nell'ambito dell'impresa. La CTR si era invece fermata a una valutazione astratta, senza verificare in concreto la riferibilità dei costi ai fini aziendali, così violando l'art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e l'art. 2697 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA è subordinata alla sussistenza del requisito dell'inerenza dei costi all'attività d'impresa, da verificare in concreto e non solo in astratto.
L'onere di provare i presupposti del diritto alla detrazione, compresa l'inerenza del costo, grava sul contribuente; il giudice di merito non può rovesciarlo sull'Amministrazione finanziaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Norma richiamata per la memoria della controricorrente nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Ai fini della detrazione IVA, il contribuente deve dimostrare in concreto che i costi si riferiscono all'esercizio dell'attività d'impresa e non a una sfera estranea ad essa.
- La mera previsione statutaria di una certa attività o la compatibilità astratta dei lavori con l'oggetto sociale non bastano a integrare il requisito dell'inerenza.
- In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, l'onere della prova circa l'esistenza, la natura, i fatti giustificativi e la concreta destinazione del costo grava sul soggetto che invoca la detrazione.
- È viziata la decisione di merito che riconosca la detrazione IVA senza un accertamento fattuale specifico sull'inerenza, fondandosi solo su valutazioni astratte o sull'assenza di ulteriori operazioni attive.
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