Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16959/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia riguarda due appezzamenti di terreno agricolo occupati in forza di un contratto di comodato stipulato con la precedente proprietaria e poi acquistati dalla società attrice, che chiedeva il rilascio dei fondi, la penale per il ritardo nella restituzione e, in prospettiva, la condanna ex art. 614-bis c.p.c. Il convenuto, resistendo alla domanda, proponeva reconvenzionale per far accertare l’usucapione speciale dei terreni rustici ex art. 1159-bis c.c. e L. n. 346/1976, chiedeva in subordine la riduzione della penale e il rimborso delle spese sostenute per manutenzione straordinaria, addizioni e migliorie. Dopo l’accoglimento della domanda principale in primo grado e il rigetto dell’appello, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione delle norme su rinuncia tacita e prescrizione acquisitiva, sostenendo che la sottoscrizione del comodato non potesse valere come rinuncia all’usucapione già maturata; 2) omesso esame di fatti decisivi, nullità/inefficacia del comodato per difetto di oggetto, causa e legittimazione a stipularlo, e omessa pronuncia; 3) omesso esame della domanda di usucapione e delle istanze istruttorie, con dedotta violazione del diritto alla prova; 4) violazione delle norme sulla clausola penale e sulla correttezza, chiedendo l’azzeramento della penale ridotta del 70% dai giudici di merito; 5) violazione dell’art. 1150 c.c. e omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese e di indennità per migliorie, oltre a censure sulla mancata ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l’assunto della Corte territoriale secondo cui la sottoscrizione del contratto di comodato, con impegno a rilasciare i terreni a semplice richiesta del proprietario, integra un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi dell’usucapione e quindi vale come rinuncia tacita alla prescrizione acquisitiva, ove l’incompatibilità sia assoluta e non interpretabile diversamente. Ha inoltre considerato inammissibili o manifestamente infondati gli altri motivi: il secondo e il terzo perché colpivano, per un verso, questioni non riconducibili al vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, per altro verso, una doppia conforme e una domanda già esaminata con rigetto implicito; il quarto perché la riduzione della penale appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e la Corte d’appello aveva correttamente applicato il criterio dell’interesse del creditore all’adempimento; il quinto perché il comodatario non ha diritto all’indennità ex art. 1150 c.c. e, in ogni caso, la dichiarazione contenuta nel comodato aveva valore confessorio circa la riconsegna del bene. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato alle spese, a un’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1165 c.c.

    richiamato quale base della rinuncia tacita all’usucapione quando il comportamento del possessore sia assolutamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione acquisitiva

  • art. 2937 c.c.

    utilizzato per affermare che la rinuncia all’usucapione può essere anche tacita, purché desumibile da condotta incompatibile con la volontà di usucapire

  • art. 2943 c.c.

    invocato nel ricorso, ma non decisivo ai fini della decisione, che ha ricondotto la questione alla rinuncia tacita e non all’interruzione della prescrizione

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità del comodato per difetto di oggetto e causa

  • art. 1372 c.c.

    richiamato nel motivo sulla validità/efficacia del comodato

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità del contratto di comodato

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia su nullità del contratto, usucapione e prove; la Corte ha escluso il vizio ritenendo le questioni esaminate o implicitamente rigettate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la doglianza di omessa pronuncia/nullità processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ne ha ribadito la portata ristretta al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni, tesi difensive o singole risultanze istruttorie

  • art. 1159-bis c.c.

    norma posta a fondamento della domanda di usucapione speciale dei terreni rustici, rigettata perché incompatibile con la successiva rinuncia tacita

  • L. 10 maggio 1976, n. 346

    richiamata quale disciplina dell’usucapione speciale dei fondi rustici

  • art. 1384 c.c.

    richiamato per la riduzione della penale; la Corte ha ribadito che la valutazione dell’eccessività è rimessa al giudice di merito

  • art. 2 Cost.

    invocato unitamente agli artt. 1175 e 1375 c.c. per censurare la penale, senza accoglimento

  • art. 1175 c.c.

    invocato come parametro di correttezza nella clausola penale

  • art. 1375 c.c.

    invocato come parametro di buona fede nell’esecuzione del contratto e nella valutazione della penale

  • art. 1150 c.c.

    la Corte ha ribadito che l’indennità per miglioramenti spetta al possessore e non al detentore/comodatario

  • art. 2735, comma 1, c.c.

    richiamato per attribuire alla dichiarazione contenuta nel comodato valore di confessione stragiudiziale

  • art. 2733, comma 2, c.c.

    richiamato nel medesimo contesto della confessione sfavorevole al dichiarante

  • art. 2732 c.c.

    indicato come unico limite alla revoca della confessione, non ricorrente nel caso

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato nella domanda originaria per la condanna con misura coercitiva in caso di ritardo nell’ottemperanza

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione accelerata e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste in caso di rigetto conforme alla proposta

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e alla cassa delle ammende, per ricorso ritenuto infondato secondo la proposta accelerata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla Corte nel definire il concetto di fatto storico rilevante ai fini del vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per escludere la presunzione di possesso utile ad usucapionem in capo al comodatario

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato per la richiesta di misura coercitiva indiretta in caso di ritardo nel rilascio

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un contratto di comodato relativo a un bene posseduto, con impegno alla restituzione a semplice richiesta del proprietario, è comportamento incompatibile con l’animus possidendi e può integrare rinuncia tacita all’usucapione, purché l’incompatibilità sia assoluta e non suscettibile di diversa interpretazione.
  • Chi detiene un bene in forza di comodato non può giovarsi della presunzione di possesso utile ad usucapionem; per trasformare la detenzione in possesso occorre un’interversione chiara e percepibile, mediante atti oppositivi al proprietario.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non le questioni giuridiche, le tesi difensive, i singoli elementi istruttori o le mere alternative ricostruttive.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa, salvo specifiche deduzioni nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.
  • La riduzione della clausola penale ex art. 1384 c.c. è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve considerare soprattutto l’interesse del creditore all’adempimento e la concreta incidenza dell’inadempimento sul sinallagma, non essendo richiesta una correlazione rigida con il danno effettivamente provato.
  • L’indennità per miglioramenti e addizioni prevista dall’art. 1150 c.c. spetta al possessore e non al semplice detentore o comodatario; la dichiarazione contenuta nel contratto può assumere valore confessorio se contiene l’ammissione di un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte.

Come è indicizzato

MateriePossessoComodatoImpugnazioni
RamiDiritti realiContrattiProcesso civile
IstitutiRinvio pregiudizialeOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicatoBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.