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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05428/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di conto corrente bancario intrattenuto da una società poi posta in liquidazione e ammessa a concordato preventivo. La correntista ha agito per la ripetizione di somme indebitamente addebitate, contestando la ricostruzione del saldo effettuata nei precedenti gradi di merito. La Corte d'appello di Firenze aveva parzialmente accolto l'appello della correntista, condannando la banca alla restituzione di euro 5.460,40 oltre accessori, dopo aver rideterminato il saldo del conto. In Cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per avere la Corte d'appello calcolato la prescrizione dell'azione di ripetizione sulla base degli estratti conto trasmessi dalla banca anziché sul saldo contabile rettificato, richiamando norme in tema di ripetizione d'indebito, prescrizione e imputazione dei pagamenti; con il secondo ha denunciato violazione di norme processuali per asserita erronea percezione degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio; con il terzo ha censurato la regolazione dell'onere della prova in tema di prescrizione e apertura di credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errato il criterio seguito dalla Corte d'appello per verificare la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito nei rapporti di conto corrente bancario: la verifica va compiuta assumendo il saldo rettificato, e non il solo saldo risultante dagli estratti conto trasmessi dalla banca. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché formulato per l'ipotesi di rigetto del primo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte territoriale aveva già accertato in concreto l'esistenza di un'apertura di credito, sicché la questione sull'onere della prova non era decisiva. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito; la Corte ne tratta applicando il criterio di verifica della prescrizione dell'azione restitutoria nei rapporti di conto corrente bancario.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria dell'azione restitutoria e al criterio di calcolo del termine.

  • art. 1194 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, in relazione alla ricostruzione del saldo e all'imputazione dei pagamenti.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato tra le norme invocate nel primo motivo, senza autonoma statuizione specifica nel testo.

  • art. 1823 c.c. e seguenti

    richiamati tra le norme invocate nel primo motivo, in relazione alla disciplina del conto corrente e alla ricostruzione del saldo.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la gestione della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per censurare la decisione di merito sulla base della consulenza tecnica.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per asserita errata valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 195 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.

  • art. 2697, comma 2, c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla distribuzione dell'onere della prova, ma ritenuto non decisivo perché l'apertura di credito era stata accertata in concreto dal giudice di merito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in tema di decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito derivante da conto corrente bancario, la verifica della prescrizione dell'azione va compiuta sulla base del saldo rettificato, ossia del conto ricostruito depurandolo dalle appostazioni illegittime, e non facendo riferimento al mero saldo risultante dagli estratti conto originariamente trasmessi dalla banca.
  • Quando il giudice di merito accerta in concreto l'esistenza di un'apertura di credito nel rapporto, la controversia sull'onere della prova relativa a tale elemento può restare priva di decisività; in tale ipotesi, una censura centrata solo sulla ripartizione dell'onere probatorio è inammissibile se non incide sulla ratio decidendi.
  • Le censure che presuppongono il mancato accoglimento di un motivo principale restano assorbite ove quel motivo venga accolto.
  • In tema di ripetizione di indebito bancario, la qualificazione delle rimesse ai fini della prescrizione deve essere effettuata alla luce della ricostruzione corretta del rapporto e non sulla base di dati contabili non rettificati.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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