Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2022 del 12/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una impresa subappaltatrice aveva eseguito lavori nell'ambito di un appalto pubblico e li aveva fatturati per un importo complessivo indicato in atti, senza riceverne il pagamento. Sosteneva che la committente, pur avendo autorizzato il subappalto e pur essendo stati richiamati negli ordini di servizio obblighi di trasmissione delle fatture quietanzate e di controllo dei pagamenti, aveva continuato a corrispondere gli stati di avanzamento all'appaltatrice senza verificare l'adempimento verso il subappaltatore. Dopo l'inadempimento dell'appaltatrice, emersero anche la domanda di concordato e il fallimento di soggetti della filiera contrattuale. In cassazione il subappaltatore deduceva, da un lato, omessa pronuncia sulla responsabilità della committente ex art. 18, comma 3-bis, l. n. 55/1990 e, dall'altro, violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la responsabilità del terzo concorrente nell'inadempimento non sarebbe sussidiaria e che non occorresse dimostrare l'infruttuosa azione preventiva verso il debitore principale o i garanti. La resistente, con ricorso incidentale, contestava a sua volta la motivazione della sentenza d'appello, deducendo giudicato interno, abrogazione della norma richiamata e difetto di tutela diligente da parte del subappaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque deciso espressamente sulla domanda risarcitoria, rigettandola per mancata prova del danno, e che la scelta di non affrontare altre questioni, ritenute superflue, rientrava nel criterio della ragione più liquida. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché non colpiva la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva fondato il rigetto su una pretesa responsabilità sussidiaria della committente, ma sulla mancata dimostrazione del pregiudizio e, quindi, dell'infruttuosa escussione del debitore principale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché proposto da parte integralmente vittoriosa in appello per sollecitare questioni non esaminate o una mera modifica della motivazione. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non basta che il giudice non esamini singole argomentazioni
viene richiamato come base della responsabilità extracontrattuale del terzo che abbia concorso causalmente all'inadempimento altrui
la prova del danno e dei presupposti della responsabilità incombe sull'attore che agisce per il risarcimento
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la formazione del giudicato interno su un punto della decisione di primo grado
richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al giudicato formatosi per mancata impugnazione
art. 18, comma 3-bis, l. 19 marzo 1990, n. 55
richiamato come norma posta a tutela del pagamento del subappaltatore e quale parametro della pretesa risarcitoria
art. 241, comma primo, lett. v), d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
recte: art. 231, comma primo, lett. u)
richiamato nel ricorso incidentale come disposizione che avrebbe abrogato la disciplina invocata
richiamato nel ricorso incidentale per l'interpretazione della successione delle norme
art. 118, comma terzo, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato come norma che avrebbe reintrodotto la disciplina sul controllo dei pagamenti ai subappaltatori
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione senza necessità di accoglimento del ricorso incidentale
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. come base del criterio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato insieme all'art. 24 Cost. come base del criterio della ragione più liquida
richiamato per affermare che la ragione più liquida consente di derogare all'ordine logico delle questioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non ricorre quando la domanda è stata comunque rigettata e il giudice abbia scelto di definire la controversia sulla base della questione più agevole e immediata.
- Il criterio della ragione più liquida consente al giudice di merito di decidere la causa sulla questione di più semplice soluzione, anche se logicamente successiva ad altre, senza che ciò integri omissione di pronuncia; le questioni non esaminate restano semplicemente assorbite.
- La responsabilità extracontrattuale del terzo che abbia concorso all'inadempimento altrui presuppone, in ogni caso, che il creditore alleghi e provi anzitutto l'effettivo mancato soddisfacimento del proprio credito verso il debitore principale, poiché il danno risarcibile può riguardare solo l'eventuale residuo insoddisfatto.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata ma colpisce una questione diversa o non affrontata dal giudice di merito.
- La parte totalmente vittoriosa in appello non ha interesse a proporre ricorso incidentale per questioni non esaminate o per ottenere una diversa motivazione della decisione, potendo eventualmente riproporre tali questioni in caso di cassazione con rinvio o mediante difese nel controricorso.
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