Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una impresa subappaltatrice aveva eseguito lavori nell'ambito di un appalto pubblico e li aveva fatturati per un importo complessivo indicato in atti, senza riceverne il pagamento. Sosteneva che la committente, pur avendo autorizzato il subappalto e pur essendo stati richiamati negli ordini di servizio obblighi di trasmissione delle fatture quietanzate e di controllo dei pagamenti, aveva continuato a corrispondere gli stati di avanzamento all'appaltatrice senza verificare l'adempimento verso il subappaltatore. Dopo l'inadempimento dell'appaltatrice, emersero anche la domanda di concordato e il fallimento di soggetti della filiera contrattuale. In cassazione il subappaltatore deduceva, da un lato, omessa pronuncia sulla responsabilità della committente ex art. 18, comma 3-bis, l. n. 55/1990 e, dall'altro, violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che la responsabilità del terzo concorrente nell'inadempimento non sarebbe sussidiaria e che non occorresse dimostrare l'infruttuosa azione preventiva verso il debitore principale o i garanti. La resistente, con ricorso incidentale, contestava a sua volta la motivazione della sentenza d'appello, deducendo giudicato interno, abrogazione della norma richiamata e difetto di tutela diligente da parte del subappaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la Corte d'appello aveva comunque deciso espressamente sulla domanda risarcitoria, rigettandola per mancata prova del danno, e che la scelta di non affrontare altre questioni, ritenute superflue, rientrava nel criterio della ragione più liquida. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso principale perché non colpiva la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva fondato il rigetto su una pretesa responsabilità sussidiaria della committente, ma sulla mancata dimostrazione del pregiudizio e, quindi, dell'infruttuosa escussione del debitore principale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché proposto da parte integralmente vittoriosa in appello per sollecitare questioni non esaminate o una mera modifica della motivazione. Le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il provvedimento su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non basta che il giudice non esamini singole argomentazioni

  • art. 2043 c.c.

    viene richiamato come base della responsabilità extracontrattuale del terzo che abbia concorso causalmente all'inadempimento altrui

  • art. 2697 c.c.

    la prova del danno e dei presupposti della responsabilità incombe sull'attore che agisce per il risarcimento

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la formazione del giudicato interno su un punto della decisione di primo grado

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento al giudicato formatosi per mancata impugnazione

  • art. 18, comma 3-bis, l. 19 marzo 1990, n. 55

    richiamato come norma posta a tutela del pagamento del subappaltatore e quale parametro della pretesa risarcitoria

  • art. 241, comma primo, lett. v), d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    recte: art. 231, comma primo, lett. u)

    richiamato nel ricorso incidentale come disposizione che avrebbe abrogato la disciplina invocata

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale per l'interpretazione della successione delle norme

  • art. 118, comma terzo, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    richiamato come norma che avrebbe reintrodotto la disciplina sul controllo dei pagamenti ai subappaltatori

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare il potere della Corte di correggere la motivazione senza necessità di accoglimento del ricorso incidentale

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. come base del criterio della ragione più liquida

  • art. 111 Cost.

    richiamato insieme all'art. 24 Cost. come base del criterio della ragione più liquida

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato per affermare che la ragione più liquida consente di derogare all'ordine logico delle questioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice omette di decidere su un capo autonomo della domanda o dell'eccezione; non ricorre quando la domanda è stata comunque rigettata e il giudice abbia scelto di definire la controversia sulla base della questione più agevole e immediata.
  • Il criterio della ragione più liquida consente al giudice di merito di decidere la causa sulla questione di più semplice soluzione, anche se logicamente successiva ad altre, senza che ciò integri omissione di pronuncia; le questioni non esaminate restano semplicemente assorbite.
  • La responsabilità extracontrattuale del terzo che abbia concorso all'inadempimento altrui presuppone, in ogni caso, che il creditore alleghi e provi anzitutto l'effettivo mancato soddisfacimento del proprio credito verso il debitore principale, poiché il danno risarcibile può riguardare solo l'eventuale residuo insoddisfatto.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non censura la reale ratio decidendi della sentenza impugnata ma colpisce una questione diversa o non affrontata dal giudice di merito.
  • La parte totalmente vittoriosa in appello non ha interesse a proporre ricorso incidentale per questioni non esaminate o per ottenere una diversa motivazione della decisione, potendo eventualmente riproporre tali questioni in caso di cassazione con rinvio o mediante difese nel controricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.