Cassazione Civile, Ordinanza n. 28103/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti contumaci nel giudizio di appello, nonostante l’ordine impartito d’ufficio. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite trae origine da una controversia sulla titolarità di alcune quote e porzioni di beni immobili siti in Ostuni. Il tribunale aveva accolto la domanda della società attrice, dichiarando l’inesistenza del diritto di proprietà in capo ai convenuti, la nullità degli atti dispositivi inter vivos posti in essere da soggetti ritenuti non proprietari, l’inefficacia delle trascrizioni effettuate in assenza di titoli di acquisto trascritti e ordinando la restituzione degli immobili. Era stata inoltre respinta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da uno dei convenuti. La corte d’appello aveva rigettato l’appello, ritenendolo in larga parte generico e comunque infondato, confermando sia la validità della rappresentanza processuale della società straniera attrice sia l’irrilevanza di una precedente sentenza tra altre parti, sia l’infondatezza della pretesa usucapiva. In cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure: rilevato che il ricorso era stato notificato solo alle parti costituite in appello e non anche alle parti rimaste contumaci, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio; poiché il ricorrente non ha ottemperato nel termine assegnato, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
è stato richiamato nel racconto della decisione di merito come norma evocata dal giudice di primo grado, ma il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione da parte della Cassazione
la traduzione dell’atto straniero non è imposta automaticamente: il giudice ha la facoltà, non l’obbligo, di nominare un traduttore
art. 16 preleggi
la mancanza della condizione di reciprocità è stata ritenuta eccepita tardivamente e comunque non provata
nei giudizi inscindibili l’omessa notificazione del ricorso ad alcuni litisconsorti necessari comporta improcedibilità se non viene tempestivamente sanata
è la norma richiamata per l’ordine di notifica e per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di definizione del ricorso con esito sfavorevole per il ricorrente, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
costituisce il parametro di riferimento per l’ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la controversia è inscindibile o coinvolge litisconsorti necessari, la notificazione del ricorso deve essere effettuata a tutte le parti del giudizio precedente; la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio assegnato comporta l’improcedibilità del ricorso.
- L’ordine della Corte di integrare il contraddittorio deve essere rispettato tempestivamente: il mancato adempimento non consente la prosecuzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudice ritiene regolare una procura o un atto formato all’estero munito di apostille e non vi è specifico disconoscimento della conformità, non possono essere accolte censure meramente formali prive di una contestazione rituale e tempestiva.
- La censura relativa alla carenza di rappresentanza processuale o alla mancanza della condizione di reciprocità deve essere specifica, tempestiva e provata; contestazioni generiche o tardive non sono idonee a scalfire la decisione di merito.
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