Cassazione Civile, Ordinanza n. 19408/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate ha richiesto l'imposta di registro in misura fissa su un atto richiamato in un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato contro la ASL per il pagamento del compenso professionale relativo a prestazioni di difesa e assistenza in una causa civile. Il professionista ha impugnato l'atto sostenendo che nel decreto ingiuntivo non fosse enunciato alcun atto assoggettabile a registrazione ai sensi del d.P.R. n. 131/1986 e lamentando violazione di varie disposizioni tributarie e processuali, oltre che l'assenza di un contratto sottostante. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che l'atto enunciato fosse il conferimento d'incarico difensivo, qualificabile come contratto di patrocinio e quindi soggetto a imposta di registro in misura fissa ex art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Ha inoltre escluso che fosse dirimente la disciplina sulle procure alle liti, perché procura alle liti e contratto di patrocinio sono negozi distinti e autonomi; il richiamo alla precedente giurisprudenza invocata dal ricorrente è stato ritenuto inconferente perché in quel caso l'atto professionale era solo un implicito presupposto logico, mentre qui il negozio risultava espressamente individuato nel decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondata la censura sull'assenza di un atto enunciato tassabile: il conferimento d'incarico difensivo richiamato nel decreto ingiuntivo integra un contratto di patrocinio soggetto a imposta di registro in misura fissa. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Si applica quando nell'atto sottoposto a registrazione sia espressamente enunciato un negozio giuridico suscettibile di autonoma registrazione; nel caso concreto il decreto ingiuntivo enunciava il conferimento d'incarico difensivo.
Il contratto di patrocinio è soggetto a imposta di registro in misura fissa.
È stata esclusa la sua applicazione al contratto di patrocinio in esame.
art. 2 tabella allegata al d.P.R. 131/1986
La non soggezione a registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria e delle procure alle liti non si estende al distinto contratto di patrocinio.
La procura alle liti è un negozio unilaterale che designa il difensore per la rappresentanza processuale.
Richiamato per distinguere i poteri del difensore munito di procura alle liti.
Norma invocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate, ma il ricorso è stato comunque ritenuto infondato.
Norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato omessa pronuncia decisiva.
Norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte non ha accolto la censura.
Norma invocata nel motivo di ricorso; la Corte non ha accolto la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Consegue al rigetto del ricorso l'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro per enunciazione, è necessario che nell'atto presentato a registrazione vi sia un espresso richiamo a un negozio giuridico sufficientemente individuato nei suoi elementi essenziali, tale da consentirne la registrazione come atto autonomo.
- La procura alle liti e il contratto di patrocinio sono negozi distinti: la prima è un atto unilaterale di conferimento dei poteri processuali al difensore, mentre il secondo è il contratto di prestazione d'opera professionale; la disciplina fiscale applicabile a uno non si estende automaticamente all'altro.
- Il contratto di patrocinio, quando espressamente richiamato in un atto soggetto a registrazione, è imponibile con imposta di registro in misura fissa secondo la disciplina del d.P.R. n. 131/1986.
- La mera esistenza di una procura ad litem non implica necessariamente l'esistenza di un sottostante rapporto contrattuale di patrocinio, né la configurabilità di quest'ultimo può essere esclusa solo perché il difensore è munito di procura processuale.
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