Cassazione Civile, Ordinanza n. 30290/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992 proposta dal contribuente, originariamente accolta in primo grado dalla commissione tributaria provinciale e poi confermata in appello dalla commissione tributaria regionale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha dedotto l'inammissibilità del ricorso introduttivo per asserita mancanza di un'istanza di rimborso contenente la quantificazione del quantum richiesto e per difetto di prova dell'avvenuto versamento dell'imposta da restituire; 2) ha sostenuto che il contribuente non avesse diritto al rimborso perché titolare di redditi d'impresa, con conseguente esclusione dal beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma in Sicilia; 3) ha invocato lo jus superveniens di cui all'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017, sostenendo che il rimborso fosse limitabile in ragione delle risorse stanziate. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché la questione non risultava trattata nei gradi di merito; ha accolto il secondo motivo, affermando che il giudice tributario doveva verificare la natura imprenditoriale o meno dell'attività svolta dal contribuente ai fini dell'accesso al beneficio fiscale; ha rigettato il terzo motivo, ritenendo non applicabile ai giudizi pendenti la sopravvenienza normativa che introduce limiti quantitativi al rimborso in assenza di disposizioni transitorie. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc
la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
agevolazioni tributarie previste dall'art. 1, comma 665, 1. n. 190 del 2014
il beneficio va riconosciuto solo previa verifica dei presupposti soggettivi, in particolare della natura non imprenditoriale dell'attività svolta, secondo la nozione di impresa rilevante anche in ambito unionale
art. 108, paragrafo 3, TFUE
in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
le misure di aiuto di Stato non notificate e rese efficaci in violazione della disciplina unionale sono incompatibili con il mercato interno, salvo i casi espressamente esclusi o compatibili indicati dalla Commissione
Regolamento (CE) n. 1407/2013
regolamento (CE) n. 1407/2013
richiamato come disciplina degli aiuti de minimis che possono rendere compatibile il beneficio individuale
Regolamento (CE) n. 717/2014
regolamento (CE) n. 717/2014
richiamato come disciplina degli aiuti de minimis rilevante ai fini della compatibilità della misura individuale
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017
art. 16-octies, comma 1, lett. b, della 1. n. 123 del 2017, di conv. del d.l. n. 91 del 2017
la sopravvenienza che introduce limiti quantitativi al rimborso non incide sui giudizi in corso in assenza di disposizioni transitorie, poiché riguarda l'esecuzione e non il titolo del diritto alla ripetizione
la Corte richiama, in chiave generale, il tema dell'onere probatorio, ma nel caso concreto il primo motivo è dichiarato inammissibile soprattutto per difetto di autosufficienza del ricorso
Massime di principio
- In materia di rimborsi fiscali connessi a misure agevolative per eventi calamitosi, il giudice deve verificare d'ufficio i presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina sostanziale e unionale, compresa la natura imprenditoriale o meno dell'attività del beneficiario, anche se la questione non sia stata specificamente dedotta nel giudizio di merito.
- Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo o un'omessa pronuncia su una questione non trattata nei gradi di merito, il ricorso deve essere autosufficiente e indicare puntualmente dove e come la questione sia stata introdotta, riportando i passaggi rilevanti degli atti e del documento controverso; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato vincolano il giudice nazionale, che deve assicurarne l'effettività anche disapplicando norme interne processuali incompatibili con il primato del diritto dell'Unione.
- La sopravvenienza normativa che introduca limiti quantitativi all'erogazione di un rimborso non si applica ai giudizi già pendenti, in assenza di una disciplina transitoria espressa, quando incida soltanto sulle modalità di esecuzione e non sul titolo sostanziale del diritto alla restituzione.
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