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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24903/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Granata impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, nel riesame, aveva annullato la custodia cautelare per alcuni capi ma confermato la contestazione per il reato di cui all'art. 512-bis c.p. (intestazione fittizia) sostituendo la misura con l'obbligo di dimora; il ricorso per cassazione denunciava (i) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla gravità indiziaria per l'art. 512-bis, sostenendo che le intercettazioni e la documentazione non dimostravano la titolarità di fatto dell'attività e che la scrittura privata e le fatture avrebbero provato un mandato legittimo, e (ii) che il reato di cui all'art. 512-bis è istantaneo e risalente al 2010, quindi ormai prescritto e non idoneo a fondare una misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (non ha ritenuto possibile rivedere compiutamente la valutazione secondo le argomentazioni logiche e motivate del Tribunale sul quadro indiziario), ma fondato il secondo: ha confermato che il reato di trasferimento fraudolento di valori/intestazione fittizia (art. 512-bis) è reato istantaneo con effetti permanenti e, posto che la consumazione va collocata nel 2010 e che il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, il reato è prescritto. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del G.I.P. del 04/10/2022 e ha disposto la cessazione immediata della misura cautelare (obbligo di dimora) in corso ai sensi dell'art. 306 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; nel provvedimento di merito era inizialmente contestata l'appartenenza a un'articolazione della 'ndrangheta ma il riesame ha valutato i profili probatori relativi a questa contestazione e l'aggravante collegata separatamente

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante che aumenta la rilevanza penale/pena in presenza di specifici rapporti con associazioni mafiose; la sua esclusione dal giudice del riesame ha inciso sul computo della prescrizione del reato di cui all'art. 512-bis

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di intestazione fittizia: la Corte ribadisce la sua natura di reato istantaneo con effetti permanenti, consumato nel momento della creazione della difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto, e quindi rilevante ai fini del computo della prescrizione

  • art. 648-bis cod. pen.

    Reato di riciclaggio citato nel quadro fattuale come reato fine collegato; la presenza di tali contestazioni è stata valutata nel contesto dell'indagine complessiva

  • art. 648 cod. pen.

    Norma richiamata nel testo in relazione ai reati economico-finanziari; citata come possibile finalità di elusione connessa all'intestazione fittizia

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e spaccio di stupefacenti; menzionata nel complesso delle accuse originarie rilevanti per la compagine investigativa

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente la cessazione dell'esecuzione della misura cautelare: applicata dalla Corte per disporre la cessazione immediata dell'obbligo di dimora

Massime di principio

  • Il reato di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) è generalmente considerato reato istantaneo con effetti permanenti: la consumazione si colloca nel momento della creazione della difformità tra titolarità formale e di fatto, pertanto per stimare la prescrizione va individuato quel momento e non la perdurante situazione economica successiva
  • L'esclusione di aggravanti correlate alla mafia (es. art. 416-bis.1) può ridurre la pena ed evitare il prolungamento dei termini di prescrizione, con impatto decisivo sulla possibilità di mantenere misure cautelari fondate su quel reato
  • In sede di riesame/cassazione la Corte non può sostituirsi al giudice del merito per una diversa valutazione del complesso indiziario, salvo vizi di motivazione palese o carenze logiche: le valutazioni sulle intercettazioni, dichiarazioni e prove investigative richiedono argomentazioni logiche e non mera riconsiderazione
  • Documenti a supporto della difesa (scritture private, fatture) devono essere prodotti in forma idonea e, se contestati, autenticati/estratti dalle scritture contabili per acquisire pieno valore probatorio rispetto a conversazioni e dichiarazioni intercettate
  • Una misura cautelare non può reggersi su reati già prescritti: la decorrenza della prescrizione va attentamente verificata prima di mantenere o disporre misure coercitive, e la scoperta di prescrizione comporta cessazione immediata della misura

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