Cassazione Civile, Ordinanza n. 34330/2024 del 24/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria promossa originariamente dalla banca creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita, compiuta da uno dei fideiussori a favore del padre, dell'unico immobile di proprietà del primo. Il credito posto a base dell'azione derivava dall'inadempimento di un mutuo con ipoteca concesso a una società e garantito da fideiussione, mutuo che era stato risolto dalla banca e seguito da decreto ingiuntivo divenuto definitivo nei confronti del debitore principale e dei garanti. La domanda revocatoria era stata accolta in primo grado e confermata in appello; nel frattempo il credito era stato ceduto alla società poi controricorrente. In cassazione i fideiussori deducevano quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per il rigetto delle istanze istruttorie volte a provare l'inesistenza della scientia fraudis, con richiesta di testimonianze e CTU; 2) violazione delle norme sulla fideiussione e sulla correttezza contrattuale, sostenendo che il garante non fosse stato informato della risoluzione del mutuo e che non si potesse presumere un obbligo autonomo del fideiussore di informarsi, oltre a contestare il deterioramento patrimoniale del debitore principale; 3) violazione della disciplina antitrust sulla nullità parziale della fideiussione per coincidenza con le clausole ABI, con richiamo anche a giurisprudenza UE in tema di clausole abusive e consumatore, per sostenere che la nullità potesse essere rilevata nonostante il decreto ingiuntivo non opposto; 4) ulteriore censura, sostanzialmente ripetitiva della precedente, sulla validità della fideiussione nonostante la coincidenza con lo schema ABI. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché chiedeva una nuova valutazione di merito; il secondo perché investiva valutazioni di fatto e risultava comunque fondato sulla clausola contrattuale che imponeva al fideiussore di informarsi; il terzo perché introduceva per la prima volta in cassazione una difesa consumeristica mai prospettata nei gradi di merito, mentre la questione trattata in appello era solo quella antitrust e, inoltre, il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo impediva di rimettere in discussione la validità della garanzia; il quarto perché meramente ripetitivo del terzo. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e a somme ex art. 96 c.p.c. e DPR 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, oltre a ulteriori importi per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e agli oneri di cui al DPR 115/2002. La decisione si fonda sulla natura di merito delle censure relative alle prove e alle condizioni patrimoniali, sulla novità della deduzione consumeristica rispetto ai gradi di merito, e sulla permanenza del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto in relazione alla validità della fideiussione.
Norme richiamate
richiamato quale fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per far dichiarare inefficace l'atto di disposizione compiuto dal debitore/garante
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro formale di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso
artt. 24 e 111 Cost.
invocati dai ricorrenti a sostegno della censura sul diniego delle prove, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché sostanzialmente volta a ottenere una rivalutazione del merito
artt. 115, 116, 177, 187, 191, 61, 230 e 244 c.p.c.
richiamati per contestare il rigetto delle istanze istruttorie; la Corte ha escluso che ciò consentisse una revisione delle valutazioni probatorie del giudice di merito
evocato in relazione alla disciplina della fideiussione e alla pretesa nullità parziale delle clausole; la Corte non è entrata nel merito della questione per inammissibilità e novità della censura consumeristica
richiamato dai ricorrenti in combinazione con la disciplina della fideiussione e con gli obblighi del garante, ma senza accoglimento delle doglianze
richiamati nella censura sulla risoluzione del mutuo e sulla comunicazione ai fideiussori
artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.
invocati in tema di buona fede e correttezza nell'esecuzione e nelle trattative, senza esito favorevole ai ricorrenti
art. 2, secondo comma, lettera a), l. 287/1990
richiamato nella censura antitrust sulla nullità delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI
art. 2, terzo comma, l. 287/1990
invocato insieme alla disposizione precedente per sostenere la nullità per intese restrittive della concorrenza
art. 41 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza antitrust sulla disciplina della concorrenza
applicato dalla Corte per la condanna dei ricorrenti per responsabilità aggravata
applicato per la condanna a favore della Cassa delle ammende
art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
richiamato nel capo sulle conseguenze economiche della decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005
richiamato come atto amministrativo rilevante nella valutazione della nullità delle clausole ABI della fideiussione
sentenza CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19
richiamata dai ricorrenti per sostenere la rilevabilità successiva delle clausole abusive nonostante il giudicato sul decreto ingiuntivo; la Corte ha dichiarato la questione nuova rispetto ai motivi di merito esaminati
ordinanza CGUE 19 novembre 2015, causa C-74/15
richiamata dai ricorrenti per sostenere che una fideiussione prestata da persona fisica per obbligazioni societarie può rientrare nella tutela consumeristica quando il garante agisce per scopi estranei alla propria attività professionale
Massime di principio
- Le censure che chiedono alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o della maggiore o minore utilità di mezzi istruttori sono inammissibili, perché trasformano il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
- Quando la motivazione della sentenza di merito si fonda su una clausola contrattuale specifica, la censura che la contesti deve confrontarsi con quel dato testuale: altrimenti il motivo resta una doglianza di fatto o comunque inammissibile.
- La deduzione in cassazione di una diversa disciplina di tutela, non prospettata nei gradi di merito, integra un novum processuale e non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
- Il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto può precludere la successiva rimessione in discussione della validità della garanzia che ne costituisce il presupposto, se la relativa questione non sia stata tempestivamente sollevata nei modi processualmente previsti.
- Le censure che riproducono integralmente o sostanzialmente un motivo già svolto sono inammissibili per difetto di autonomia e specificità.
- In presenza di una clausola contrattuale che imponga al fideiussore di informarsi sulle condizioni patrimoniali del debitore, non è coerente dedurre, come errore di diritto, che il garante fosse privo di un obbligo di aggiornamento informativo.
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