Cassazione Civile, Ordinanza n. 33518/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale. Ha inoltre condannato i difensori dei ricorrenti, in proprio, al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'azienda speciale per il pagamento di rette di ricovero relative alla madre dei ricorrenti, per il periodo novembre 2003-marzo 2009. L'opposizione al decreto era stata accolta in primo grado, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha condannato i ricorrenti al pagamento. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: il primo per omesso esame del carattere pubblicistico del rapporto tra le parti; il secondo per motivazione apparente. Tuttavia, prima dell'esame dei motivi, è stata sollevata e accolta la questione della validità della procura speciale al ricorso: il foglio contenente la procura non era inserito o congiunto al ricorso per cassazione, non risultava essere stato originariamente unito all'atto, e il successivo deposito telematico non poteva sanare il vizio, perché per il ricorso per cassazione non opera la sanatoria prevista dall'art. 125 c.p.c. La Corte ha quindi ritenuto mancante una valida procura speciale per proporre il ricorso di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro formalmente invocato dai ricorrenti per denunciare omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, ma la Corte non esamina il merito dei motivi per difetto di procura.
La sanatoria del rilascio della procura in data successiva è ammessa solo nei limiti previsti dalla norma; non opera per il ricorso per cassazione, che richiede procura speciale.
Esclude la sanatoria nel caso in cui l'atto richieda per legge la procura speciale, come il ricorso per cassazione.
La procura speciale può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata quando non sia rilasciata contestualmente all'atto processuale consentito.
Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso; non sono utilizzabili atti diversi.
La scrittura privata autenticata richiamata dall'art. 83 c.p.c. deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito della declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui rinvia il comma 1 quater per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto.
art. 45, comma 9, lett. a, L. 18 giugno 2009, n. 69
L'ampliamento degli atti a margine dei quali la procura può essere apposta non rileva, perché il foglio con procura non accedeva ad alcun atto processuale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la procura speciale è requisito essenziale della valida instaurazione del rapporto processuale; la sua mancanza comporta inammissibilità del ricorso.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve risultare dal ricorso o dal controricorso, oppure essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata; un foglio separato non congiunto all'atto non è sufficiente se non vi è prova di originaria incorporazione.
- La sanatoria del difetto di procura prevista in via generale dall'art. 125 c.p.c. non si applica al ricorso per cassazione, perché per tale impugnazione la legge richiede espressamente la procura speciale.
- La successiva scansione e il deposito telematico di una procura originariamente invalida non ne sanano la carenza se l'atto non era validamente formato prima della notificazione del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di procura, la condanna alle spese può essere pronunciata nei confronti del difensore che ha agito senza valida procura, quale effettiva controparte processuale sul punto dell'inammissibilità.
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