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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34467/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali dovuti a un avvocato per attività svolta in favore di una banca nell’ambito di incarichi di recupero crediti, sulla base di una convenzione del 7 aprile 2014. La banca ha proposto opposizione con atto di citazione, e la professionista ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione perché non introdotta con ricorso e perché, a suo dire, iscritta a ruolo oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Nel merito, il Tribunale ha revocato il decreto, ritenendo tempestiva l’opposizione, ritenendo non provata la risoluzione della convenzione per inadempimento della banca, escludendo la nullità della convenzione per violazione della disciplina dell’equo compenso, e affermando la correttezza della liquidazione dei compensi in base agli importi pattuiti e non a quelli liquidati nei singoli giudizi. La ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso: (1) violazione dell’art. 4 d.lgs. 150/2011 per tardività dell’opposizione, perché il deposito della citazione sarebbe avvenuto il quarantunesimo giorno; (2) violazione della disciplina sull’equo compenso e dell’art. 13, comma 6, l. 247/2012 in relazione al d.m. 55/2014; (3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria, anche sulla mancata pronuncia sulla domanda di risoluzione della convenzione; (4) nullità per vizio di costituzione del collegio, poiché il fascicolo mostrerebbe decisione anticipata rispetto alla designazione dei giudici; (5) nullità per violazione del principio di immutabilità del giudice, perché la discussione sarebbe avvenuta davanti al giudice istruttore ma la decisione sarebbe stata collegiale; (6) nullità del procedimento per violazione dell’art. 275, comma 2, c.p.c., poiché la causa non sarebbe stata discussa davanti al collegio nonostante richiesta espressa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di tempestività dell’opposizione effettuata con riguardo alla notificazione dell’atto di citazione, anche se irrituale rispetto al rito applicabile. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo, assorbendo gli altri, perché le controversie di liquidazione degli onorari degli avvocati soggette al rito del d.lgs. 150/2011 devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e le attività decisive, in particolare discussione e precisazione delle conclusioni, devono svolgersi davanti all’intero collegio. Poiché la decisione era stata deliberata da un collegio che non aveva assistito alla discussione, si è configurata violazione dell’art. 276 c.p.c. con nullità dell’ordinanza. La Corte ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Pesaro in diversa composizione perché rinnovi discussione e decisione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base del rito monitorio-oppositivo evocato nel giudizio di merito

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette a questo rito

  • art. 641 c.p.c.

    il termine decadenziale di quaranta giorni va verificato con riferimento alla notificazione dell’atto di citazione quando l’opposizione sia stata introdotta con tale atto

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    eccezione di inammissibilità del ricorso respinta perché la notificazione a mezzo PEC con successiva PEC contenente gli allegati è stata ritenuta rituale e sanata

  • art. 369, secondo comma, nn. 1 e 4, c.p.c.

    eccezione di improcedibilità respinta perché, essendo il ricorso notificato entro il termine breve, non occorreva il deposito della copia notificata dell’ordinanza impugnata

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza

  • art. 13-bis l. 247/2012

    richiamato dalla ricorrente come norma che sanziona con la nullità le clausole che stabiliscono compensi iniqui e le sostituisce con i parametri ministeriali

  • art. 13, comma 6, l. 247/2012

    utilizzato come parametro convenzionale richiamato nell’accordo professionale tra le parti

  • art. 4 d.m. 55/2014

    invocato dalla ricorrente insieme alla disciplina sull’equo compenso e ai parametri forensi

  • art. 158 c.p.c.

    invocato come norma sulla nullità per vizio di costituzione del giudice

  • art. 276 c.p.c.

    la violazione del principio di immutabilità del giudice e la decisione del collegio senza la presenza di chi ha assistito alla discussione determinano nullità

  • art. 275, secondo comma, c.p.c.

    la causa, nel rito applicabile, deve essere discussa davanti al collegio quando la parte ne abbia fatto richiesta

  • art. 3 d.lgs. 150/2011

    citato in motivazione per precisare che, nel rito speciale, il presidente può delegare solo l’assunzione dei mezzi istruttori, mentre le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio

Massime di principio

  • Nelle controversie soggette al rito speciale previsto per la liquidazione degli onorari degli avvocati, la composizione collegiale del tribunale non è derogabile, salvo delega limitata all’assunzione dei mezzi istruttori; la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni devono avvenire davanti all’intero collegio.
  • Se l’opposizione a decreto ingiuntivo, pur dovendo essere introdotta con ricorso secondo il rito applicabile, sia proposta con citazione, la tempestività va valutata in base alla notificazione dell’atto introduttivo, non al successivo deposito in cancelleria, purché la notificazione sia avvenuta entro il termine decadenziale.
  • La mancata partecipazione alla discussione dei giudici che poi deliberano la decisione integra violazione delle regole sul giudice naturale del collegio e comporta nullità del provvedimento.
  • Quando il ricorso per cassazione è notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della decisione impugnata, l’omesso deposito della copia notificata con relata non determina improcedibilità secondo il principio richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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