Cassazione Civile, Ordinanza n. 33195/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un socio amministratore di una società in nome collettivo aveva ricevuto una cartella di pagamento conseguente a iscrizione a ruolo di maggiori redditi da partecipazione, dopo che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società era stato annullato nei giudizi di merito e tale annullamento era divenuto definitivo per mancata tempestiva riassunzione del giudizio di rinvio. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo: 1) l’efficacia del giudicato favorevole formatosi sulla posizione della società, quale accertamento pregiudiziale rispetto ai redditi imputati ai soci; 2) l’inapplicabilità dell’art. 393 c.p.c. nel senso di consolidare la pretesa fiscale; 3) la nullità della motivazione della sentenza di appello; 4) l’omesso esame del fatto decisivo costituito dal giudicato sull’accertamento del reddito sociale. L’Agenzia delle Entrate aveva resistito in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, ha accolto il primo motivo di ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, assorbendo gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio non è stata ritenuta idonea, nel caso concreto, a neutralizzare l’efficacia del giudicato favorevole formatosi sull’accertamento societario, che resta opponibile al fisco nel giudizio relativo ai soci.
art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992
In materia di accertamento dei redditi di società di persone e soci opera il litisconsorzio necessario originario; il ricorso di uno soltanto dei soggetti interessati richiede l’integrazione del contraddittorio, salvo riunione.
L’unitarietà dell’accertamento dei redditi delle società di persone comporta l’automatica imputazione ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella soluzione adottata.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente, ma il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
art. 36 d.P.R. n. 546 del 1992
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria di merito, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
Richiamato per il lamentato vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma assorbito.
È stata la norma processuale indicata per incardinare i diversi motivi di ricorso per cassazione.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
art. 53 Cost.
Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisoria.
art. 23 Cost.
Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisoria.
art. 97 Cost.
Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisoria.
art. 113 Cost.
Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisoria.
art. 3 Cost.
Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisoria.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla rettifica dei redditi di società di persone e dei soci, l’accertamento ha natura unitaria: la pretesa fiscale riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva e comporta litisconsorzio necessario originario tra società e soci, salvo questioni personali.
- Il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, quando sia pregiudiziale rispetto agli accertamenti emessi verso i soci, è opponibile dall’amministrazione e giova anche ai soci che non abbiano partecipato personalmente a quel giudizio, purché l’ufficio vi abbia partecipato o sia stato posto in condizione di parteciparvi.
- La mancata partecipazione del socio al giudizio relativo all’accertamento societario non impedisce di opporre il relativo giudicato favorevole, se tale giudicato è totalmente vittorioso per chi avrebbe potuto partecipare al processo.
- Quando l’annullamento dell’atto presupposto rende evidente l’illegittimità della cartella derivata e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente.
- In materia di giudizi tributari instaurati dopo il 1 gennaio 2001, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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