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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23404/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla costruzione di una sopraelevazione su un fabbricato ad uso commerciale situato su un fondo confinante con quello dei vicini. I proprietari confinanti avevano proposto denunzia di nuova opera ottenendo in via cautelare la sospensione dei lavori; nel giudizio di merito avevano poi ottenuto l’accertamento della violazione delle distanze legali e la condanna alla demolizione o arretramento del manufatto, oltre al risarcimento del danno liquidato equitativamente. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione deducendo: difetto di giurisdizione del giudice ordinario per la pendenza di un giudizio amministrativo e per l’asserita autorità del provvedimento cautelare amministrativo; insussistenza dei presupposti della denunzia di nuova opera ex art. 1171 c.c., perché l’opera sarebbe stata assentita e non nuova, e mancherebbe la potenzialità dannosa; violazione dell’art. 28 l. n. 219/1981, assumendo che il piano di recupero avrebbe consentito deroghe alle distanze; violazione dell’art. 877 c.c. per la ritenuta inapplicabilità della prevenzione; erroneo riconoscimento di una servitù convenzionale in base a una clausola contrattuale asseritamente generica; violazione dell’art. 907 c.c., poiché la nuova costruzione non avrebbe inciso sul diritto di veduta; e violazione dell’art. 1226 c.c. per aver liquidato il danno equitativamente senza adeguata prova e senza indicare i criteri di quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto soltanto il settimo motivo relativo alla liquidazione del danno, cassando la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e rinviando alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame della domanda risarcitoria e per la regolazione delle spese. Sono stati invece rigettati i motivi primo, secondo e quinto; dichiarati inammissibili il terzo, il quarto e il sesto. La Corte ha ribadito che la giurisdizione ordinaria sussiste nelle controversie tra privati sulle distanze legali; che il provvedimento edilizio amministrativo non incide sui diritti dei terzi nei rapporti di vicinato; che la violazione delle distanze rende l’opera almeno potenzialmente pregiudizievole ai fini della denunzia di nuova opera; che l’art. 907 c.c. impone una distanza assoluta dalle vedute; e che la clausola contrattuale sul vincolo di distanza non era stata censurata in modo idoneo. Sul danno, però, la motivazione sulla liquidazione equitativa è stata ritenuta insufficiente perché priva di adeguata esplicitazione dei criteri seguiti.

Norme richiamate

  • art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998

    la giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia riguarda le controversie che abbiano ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti della pubblica amministrazione nei confronti di quest'ultima; non si estende automaticamente alle liti tra privati.

  • art. 34.1 del d.lgs. n. 80 del 1998

    la devoluzione alla giurisdizione esclusiva presuppone che la tutela sia chiesta contro una pubblica amministrazione; se il conflitto è tra privati resta una questione di merito, non di giurisdizione.

  • art. 1171 c.c.

    la denunzia di nuova opera è esperibile anche quando non vi sia un danno già verificatosi, essendo sufficiente il ragionevole timore del danno; la violazione delle distanze rende l'opera almeno potenzialmente pregiudizievole.

  • art. 28 della l. n. 219 del 1981

    il ricorrente lo invocava per sostenere la deroga alle distanze tramite piano di recupero; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancata prova del presupposto fattuale e, comunque, non decisiva la disciplina invocata nei rapporti tra privati.

  • art. 877 c.c.

    la prevenzione resta applicabile solo se il regolamento locale, pur imponendo la distanza dal confine, consente la costruzione in aderenza; la censura è stata dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 907 c.c.

    la distanza di tre metri dalle vedute ha natura assoluta e va rispettata anche se la nuova costruzione non impedisce in concreto la veduta.

  • art. 1063 c.c.

    la deduzione della nullità della clausola contrattuale è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione e non evidenziava un errore di diritto nella costituzione della servitù.

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno è ammissibile, ma il giudice deve indicare adeguatamente i criteri seguiti e gli elementi considerati; la carenza motivazionale è sindacabile in cassazione.

  • art. 3, comma 1, lett. d), del d.p.r. n. 380/2001

    richiamato per qualificare come nuova costruzione ogni modifica della situazione fisica del fondo diversa dalla manutenzione e dal ripristino.

  • art. 873 c.c.

    richiamato come base delle distanze legali tra costruzioni, la cui violazione legittima la riduzione in pristino.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra privati in materia di distanze legali, la presenza di un titolo edilizio rilasciato dalla pubblica amministrazione non esclude la tutela civilistica del vicino davanti al giudice ordinario, perché il provvedimento amministrativo non incide sui rapporti interprivati.
  • La denunzia di nuova opera è proponibile quando l'opera denunciata, per la violazione delle distanze legali, appare idonea a produrre un pregiudizio attuale o ragionevolmente temuto, anche se il danno non si è ancora concretamente verificato.
  • La distanza minima dalle vedute ex art. 907 c.c. ha natura assoluta: il suo rispetto è dovuto indipendentemente dalla prova di una concreta menomazione della visuale.
  • Le prescrizioni di piani di recupero o strumenti urbanistici speciali non possono derogare, di regola, alle norme di rango superiore sulle distanze fra costruzioni, e la loro efficacia nei rapporti tra privati richiede una specifica dimostrazione del relativo presupposto normativo.
  • La liquidazione equitativa del danno richiede comunque una motivazione adeguata sui criteri utilizzati e sugli elementi valutati; la mera affermazione della congruità dell'importo non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProveImpugnazioniProprietàPossessoContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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