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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12888/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto lavorativo svolto per molti anni presso un Ordine professionale, formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa per un periodo, ma ritenuto dai giudici di merito sostanzialmente subordinato. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado l’accertamento della subordinazione di fatto dal 3 gennaio 1981 al 28 febbraio 2015, la condanna al pagamento di indennità di anzianità, ferie non godute e preavviso, nonché l’obbligo di costituire la rendita vitalizia INPS ex art. 13 L. n. 1338/1962. La Corte d’appello aveva confermato, respingendo le eccezioni dell’Ordine su inammissibilità del ricorso introduttivo, difetto di giurisdizione per il periodo anteriore al 1998, decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, nullità della domanda, prescrizione dei crediti e divieto di stabilizzazione senza concorso. Nel ricorso per cassazione l’Ordine ha dedotto due motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di prescrizione decennale dell’azione di accertamento della subordinazione; (2) violazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. per non avere la Corte d’appello accolto l’eccezione di prescrizione decennale, sostenendo che l’azione di accertamento della subordinazione sarebbe autonomamente prescrittibile e che, in ogni caso, i crediti avrebbero potuto essere riconosciuti solo con riferimento all’ultimo decennio. L’Ordine ha inoltre richiamato la pretesa stabilità del rapporto e la giurisprudenza sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto. La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che non vi era stata omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva comunque affrontato la questione della prescrizione e, implicitamente, aveva escluso che l’accertamento della subordinazione fosse soggetto a prescrizione autonoma. Ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice non deve rispondere espressamente a ogni singola allegazione, essendo sufficiente una motivazione che consenta di desumere il rigetto delle tesi incompatibili con la decisione adottata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: secondo la giurisprudenza consolidata, l’accertamento del carattere subordinato del rapporto non è oggetto di un’azione soggetta a prescrizione; si prescrivono i singoli diritti di credito, non l’azione di qualificazione giuridica del rapporto. Poiché le pretese economiche erano fondate su diritti azionabili solo alla cessazione del rapporto, la prescrizione non era maturata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso la questione, anche solo implicitamente, in modo incompatibile con la tesi della parte.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È richiamato quale parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché l’azione di qualificazione del rapporto non è soggetta a prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione decennale, ma la Corte esclude l’autonoma prescrittibilità dell’azione di accertamento della subordinazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando espone concisamente gli elementi di fatto e di diritto, potendosi ritenere implicitamente disattesi gli argomenti incompatibili con la decisione.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato dalla Corte territoriale per qualificare la domanda come volta al trattamento economico spettante alla lavoratrice alla cessazione del rapporto, nonostante la diversa qualificazione formale.

  • art. 13 L. n. 1338/1962

    È la norma che disciplina la costituzione della rendita vitalizia presso l’INPS in relazione a contributi omessi o non versati.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Eccezione di decadenza sollevata dall’Ordine e ritenuta infondata dai giudici di merito.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’azione diretta all’accertamento della natura subordinata di un rapporto non integra, di per sé, un diritto autonomamente soggetto a prescrizione; la prescrizione riguarda i singoli crediti derivanti dal rapporto, non la qualificazione giuridica del rapporto stesso.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque affrontato la questione in modo implicito o comunque incompatibile con la tesi della parte, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente coerente.
  • Se le pretese economiche nascono da diritti esigibili solo alla cessazione del rapporto, il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto ai fini di limitarne la base di calcolo.
  • Ai fini dell’art. 132, n. 4, c.p.c., il giudice non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, potendo ritenersi respinte implicitamente le tesi incompatibili con la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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