Cassazione Civile, Ordinanza n. 06395/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona aveva convenuto un Comune chiedendo il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta/incidente che assumeva essere stato provocato dallo stato di dissesto di un marciapiede comunale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la parte soccombente aveva proposto ricorso per un unico motivo, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di avere raggiunto un accordo transattivo con la controparte. La questione decisa dalla Corte ha riguardato quindi la ritualità e l’effetto della rinuncia al ricorso per cassazione, non il merito della responsabilità da cose in custodia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell’adunanza camerale, ritenendola ritualmente sottoscritta dal difensore munito di procura e sufficiente ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nella formulazione applicabile. Ha richiamato il principio per cui la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio e determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte. Poiché il Comune intimato non aveva svolto difese in cassazione, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità senza statuire sulle spese.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
la rinuncia depositata prima dell’adunanza, sottoscritta dal difensore munito di procura, è idonea a produrre l’estinzione del giudizio di legittimità; la comunicazione alla controparte non è necessaria quando questa sia rimasta intimata
art. 36, comma 6, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
la disciplina sulla rinuncia al ricorso introdotta dalla riforma è stata ritenuta applicabile anche ai giudizi già introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023, se non ancora fissata udienza o adunanza al 28 febbraio 2023
richiamata in relazione alla disciplina transitoria della riforma processuale
Cass., Sez. 6 - L, sent. n. 3971 del 26/02/2015
la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte
Cass., Sez. 3, ord. n. 21894 del 15/10/2009
conferma il carattere non accettizio della rinuncia al ricorso per cassazione
Cass., Sez. 5, sent. n. 9857 del 05/05/2011
conferma il carattere non accettizio della rinuncia al ricorso per cassazione
Cass., Sez. U, ord. n. 7378 del 25/03/2013
conferma il carattere non accettizio della rinuncia al ricorso per cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e sottoscritta dal difensore munito di procura, estingue il giudizio di legittimità anche in assenza di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: il suo effetto processuale discende direttamente dall’atto di rinuncia e dal conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
- La disciplina processuale sopravvenuta sulla rinuncia al ricorso può trovare applicazione transitoria anche ai giudizi di cassazione già introdotti, se ricorrono le condizioni previste dalla norma di attuazione.
- Se la parte intimata non svolge attività difensiva in cassazione, la declaratoria di estinzione del giudizio non comporta pronuncia sulle spese.
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