Cassazione Civile, Ordinanza n. 07040/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La lite nasce da una domanda di accertamento dell'usucapione di un'area sita in Terlizzi, proposta in primo grado da un soggetto poi deceduto, cui è succeduta la ricorrente. Il convenuto aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale di restituzione/rilascio del bene. Il tribunale aveva accolto la domanda di usucapione nei confronti di uno dei convenuti e l'aveva rigettata verso altri; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, negando l'usucapione e accogliendo la riconvenzionale di rilascio. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi, esaminati congiuntamente, censurando la valutazione della corte territoriale sulla natura clandestina del possesso e, più in generale, sulla mancanza dei presupposti per l'usucapione. La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato l'eccezione di carenza di prova della qualità di erede, ritenendo sufficiente la documentazione prodotta. Poi ha dichiarato inammissibili i motivi perché non colpivano tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto dell'usucapione: la corte d'appello aveva infatti valorizzato sia la diversa collocazione territoriale del possesso allegato rispetto all'area controversa, sia l'assenza di prova di un possesso anteriore al 2006. Le censure si risolvevano inoltre in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione del controricorrente sulla mancata prova della qualità di erede, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha quindi confermato la sentenza di appello che aveva negato l'usucapione e accolto la domanda riconvenzionale di rilascio. Ha altresì condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
richiamato implicitamente nella parte dedicata alla prova della qualità di erede e alla prova del possesso, a conferma che la dimostrazione dei fatti costitutivi grava sulla parte che li allega
richiamato in via indiretta attraverso i principi sulla valutazione delle prove riservata al giudice di merito
presupposto del ricorso per cassazione, la cui funzione non è quella di ottenere una nuova valutazione del fatto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
costituisce il parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes poste a base della decisione.
- Il ricorso per cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, delle prove documentali e testimoniali o dell'attendibilità dei testimoni, attività riservate al giudice di merito.
- La prova della qualità di erede e della legittimazione ad agire può essere fornita anche mediante certificati di stato di famiglia e documentazione successoria, se idonei a dimostrare il rapporto di parentela e la successione del dante causa.
- Ai fini dell'usucapione, il possesso dedotto deve essere provato in modo coerente con l'area specificamente rivendicata e con un possesso utile per il tempo richiesto; la prova di attività su un sedime diverso o di interventi posteriori al periodo rilevante non è sufficiente.
- La scelta del giudice di merito tra diverse risultanze probatorie è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non per sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06984/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06985/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →