Cassazione Civile, Ordinanza n. 24208/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF e IRAP relativo ai periodi d'imposta 2009-2011, emesso a seguito di attività ispettiva sulle movimentazioni bancarie collegate a una società di persone. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale della Liguria aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la presunzione di riferibilità alla società delle operazioni bancarie non giustificate operasse per conti intestati o cointestati alla società/contribuente, ma non per conti personali intestati ai soci, salvo prova dell'intestazione fittizia o della concreta riferibilità delle singole operazioni all'impresa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in una società di persone a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti intestati ai soci possono essere legittimamente riferite alla società e che grava sul socio-legale rappresentante l'onere di provare la non riferibilità delle operazioni alla società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in tema di accertamenti sui redditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio può utilizzare le risultanze dei conti correnti intestati ai soci e riferire alla società le operazioni ivi riscontrate, in ragione della presunzione di sovrapposizione tra interessi personali e societari; spetta alla società contribuente provare l'estraneità delle singole operazioni all'attività d'impresa. La sentenza della CTR, che aveva addossato all'Ufficio l'onere di dimostrare la riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti personali dei soci, è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
consente all'Ufficio di acquisire ed օգտագործare le risultanze dei conti correnti bancari e di fondare su di esse presunzioni, senza una limitazione ai soli conti intestati formalmente al contribuente quando ricorrano elementi sintomatici di riferibilità all'attività d'impresa.
l'onere della prova della non riferibilità delle movimentazioni bancarie alla società grava sul contribuente/socio, una volta che l'Ufficio abbia legittimamente valorizzato le risultanze dei conti.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972
nel testo vigente "ratione temporis"
non pone una limitazione all'indagine ai soli conti intestati al titolare o alla società, consentendo l'accesso anche a conti formalmente intestati a terzi se vi sono elementi sintomatici di evasione.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari relativi a società di persone a ristretta base familiare, le movimentazioni rinvenute sui conti intestati ai soci possono essere riferite alla società quando la struttura del rapporto sociale rende plausibile una sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e interessi dell'impresa.
- Una volta che l'Ufficio abbia legittimamente acquisito e valorizzato i dati bancari, grava sul contribuente l'onere di provare, con riguardo alle singole operazioni, l'estraneità delle stesse all'attività d'impresa; non è corretto porre sull'Amministrazione l'onere di dimostrare in via positiva la riconducibilità di ogni movimento alla società.
- L'accertamento bancario può estendersi anche a conti formalmente intestati a terzi, se il contesto fattuale e familiare-imprenditoriale consente di presumere la riferibilità delle movimentazioni alla gestione societaria, ferma restando la prova contraria del contribuente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24141/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24143/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24144/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24145/2021 del 08/09/2021
- ordinanza_civile · 8 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 24146/2021 del 08/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →