Sentenza n. 4657/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma per l''ottemperanza della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. II n. 4007/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Relazione del commissario ad acta depositata il 12 gennaio 2026, relativa alla quantificazione del danno dovuto in esecuzione del giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionari)
Prevale il privato
La controversia
Le società reclamanti hanno chiesto, nell’ambito dell’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4007 del 2022 e alle successive pronunce, la revisione della relazione del commissario ad acta del 12 gennaio 2026. La controversia trae origine dall’annullamento degli atti di gara e delle concessioni relative alla gestione delle aree sciistiche di Monte Livata e Campo Minio. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dell’interesse negativo, comprendente il danno emergente per le spese sostenute in vista della gara e dell’esecuzione delle concessioni, nonché il lucro cessante per la perdita di occasioni contrattuali, secondo criteri determinati. Le reclamanti hanno contestato l’esclusione o la mancata valutazione di numerose voci di spesa, deducendone l’inerenza alle concessioni, l’avvenuta esecuzione entro il 7 novembre 2011 e l’adeguata documentazione. Il commissario aveva ritenuto risarcibili alcune ulteriori spese e non risarcibili altre per difetto del requisito temporale, dell’attendibilità, dell’inerenza o della prova della prestazione e della debenza. Il Collegio ha esaminato analiticamente le singole voci, verificando il rispetto dei criteri conformativi stabiliti dal giudicato: riferibilità alle concessioni, esecuzione della prestazione entro il 7 novembre 2011 e adeguata comprovabilità. È stata inoltre esaminata l’incidenza dell’aliunde perceptum derivante dalla vendita di beni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il reclamo e ha dichiarato la nullità parziale della relazione del commissario ad acta del 12 gennaio 2026 per elusione del giudicato, limitatamente alle voci valutate in modo non conforme ai criteri fissati dalle precedenti sentenze. Sono state riconosciute come risarcibili varie spese ulteriori, tra cui lavori idraulici, lavori di sistemazione esterna, lavori di adeguamento funzionale, progettazione, attività professionali e alcune forniture, anche quando la fattura era successiva al 7 novembre 2011, purché fosse comprovato che la prestazione era stata eseguita anteriormente. È stata invece negata la risarcibilità di voci non adeguatamente documentate, generiche, non riconducibili con certezza alle concessioni, non temporalmente provate o suscettibili di duplicazione. Il Collegio ha chiarito che il permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori, la SCIA e la mera inaugurazione non dimostrano da soli il completamento dell’opera entro il termine rilevante. Ha inoltre ritenuto che la mancata quietanza della fattura non esclude necessariamente il danno emergente, poiché anche l’assunzione di un’obbligazione può costituire una posta passiva patrimonialmente rilevante. Il commissario ad acta è stato incaricato di riquantificare il danno entro il 30 settembre 2026, considerando le spese già riconosciute, quelle ulteriormente ritenute risarcibili, l’introito di euro 93.550,01 derivante dalla vendita di beni e rivalutazione e interessi aggiornati. Le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
La sentenza originaria aveva ordinato al Comune di formulare una proposta risarcitoria secondo criteri determinati dal giudice, affidando la quantificazione alla successiva attività esecutiva.
Il Collegio ha richiamato i propri poteri nell’ambito del giudizio di ottemperanza per valutare direttamente le singole voci di spesa e conformare l’attività del commissario ad acta.
Richiamato per spiegare che l’esecuzione della prestazione rende attuale l’obbligo di pagamento e può impedire il ricorso ai rimedi per impossibilità sopravvenuta.
Richiamato in relazione alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta e all’alterazione del sinallagma funzionale.
Il danno emergente comprende non soltanto gli esborsi già effettuati, ma anche l’insorgenza di un debito quale posta passiva del patrimonio del danneggiato.
Individua il termine di decadenza per la presentazione della nota e della parcella relative al compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una relazione del commissario ad acta è nulla per elusione del giudicato quando non applica i criteri di quantificazione stabiliti nella sentenza conformativa o omette di valutare specificamente la documentazione rilevante secondo tali criteri.
- Quando il giudicato limita la risarcibilità alle spese sostenute entro una determinata data, il requisito temporale riguarda l’esecuzione della prestazione o la realizzazione dell’opera, non necessariamente la data di emissione della fattura; una fattura successiva può quindi essere risarcibile se l’esecuzione anteriore è adeguatamente provata.
- Il permesso di costruire, la comunicazione di inizio lavori, la SCIA e la mera inaugurazione dell’opera non dimostrano, da soli, né il completamento dei lavori né la loro esecuzione entro una determinata data; occorrono elementi probatori specifici e coerenti.
- Nel danno emergente, la mancata quietanza della fattura non esclude automaticamente la risarcibilità: l’assunzione di un debito può costituire una diminuzione patrimoniale rilevante, purché siano provate la prestazione, l’inerenza, la debenza e l’assenza di duplicazioni.
- La valutazione dell’aliunde perceptum o dell’utilizzo alternativo dei beni deve tenere conto del periodo temporale concretamente rilevante, della situazione di affidamento del danneggiato, della natura dell’attività e delle prove offerte, evitando presunzioni incompatibili con il contenuto del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può dichiarare parzialmente nulla la relazione commissariale, riconoscere direttamente le voci adeguatamente provate e impartire al commissario specifiche prescrizioni per la riquantificazione del dovuto.
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