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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19771/2021 del 12/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di una rata di condono relativa agli anni 2003-2004. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo inesistente la notifica della cartella, perché eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta senza l'intermediazione dei soggetti abilitati indicati dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con un solo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, primo comma, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato come inesistente la notifica effettuata tramite servizio postale direttamente dall'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notifica del ricorso per cassazione. Ha applicato il principio secondo cui, quando la notificazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e comunque entro un termine ragionevolmente contenuto; nel caso concreto ha ritenuto che il nuovo tentativo non fosse stato avviato entro il termine di trenta giorni decorrenti, in mancanza di prova diversa, dalla data di attestata irreperibilità del destinatario (27 marzo 2015). In assenza di prova di circostanze eccezionali idonee a giustificare il ritardo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese di legittimità sono state compensate per la consolidazione giurisprudenziale sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    disciplina la notificazione della cartella di pagamento; la Corte non decide nel merito della sua violazione, perché assorbe la questione nel rilievo preliminare di tardività/inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    indica la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    regola la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197

    viene richiamato quale fonte dell'introduzione degli artt. 375, co. 2, e 380-bis.1 c.p.c.

  • art. 330 c.p.c.

    si applica, nei ricorsi per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali, quanto al luogo della notificazione.

  • art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    consente, per la notificazione del ricorso per cassazione, di fare affidamento sull'ultrattività dell'indicazione di residenza/sede ed elezione di domicilio effettuate in primo grado, se la parte non si è costituita in appello o non ha dato diverse indicazioni.

  • art. 325 c.p.c.

    è richiamato come termine di riferimento per individuare il limite temporale entro cui riattivare il procedimento notificatorio; la metà di tali termini è indicata come misura ordinaria del termine ragionevole.

  • art. 327 c.p.c.

    è il termine oltre il quale, in mancanza di tempestiva riattivazione della notifica, il ricorso viene dichiarato inammissibile per tardività.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, questi non può attendere sine die ma deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e tempestività, se vuole conservare gli effetti della prima richiesta.
  • Il termine ragionevolmente contenuto per la ripresa della notifica, in via ordinaria, coincide con la metà dei termini previsti dall'art. 325 c.p.c.; per il ricorso per cassazione tale limite è normalmente di trenta giorni, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • La conoscenza dell'esito negativo del primo tentativo di notifica, in mancanza di prova diversa, può coincidere con la data dell'attestazione di irreperibilità del destinatario, gravando sul notificante l'onere di dimostrare un diverso momento iniziale o circostanze eccezionali.
  • Nel ricorso per cassazione avverso sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notificazione segue l'art. 330 c.p.c., ma resta operante l'ultrattività dell'indicazione di sede/residenza e del domicilio eletto resa nel primo grado quando non vi siano diverse indicazioni nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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