Cassazione Penale, Sentenza n. 24089/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p., con cui il ricorrente censurava la percezione errata da parte della Corte di Cassazione del contenuto e della valenza probatoria di diverse conversazioni intercettate (n. 3594, 3595, 3627, 639 e altre): in particolare si denunciava la lettura inesatta dei pronomi ("abbiamo" vs "hanno"), l'attribuzione di una ammissione di responsabilita' diretta piuttosto che di riferimenti de relato, l'omessa considerazione di un vuoto sonoro e di SMS che avrebbero indicato responsabilita' altrui, l'errata interpretazione dei percorsi indicati nelle conversazioni rispetto al luogo della strage e la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per un presunto errore sui precedenti penali dell'imputato. Veniva altresi' lamentata una svista testuale in trascrizione citata nella sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate consistono prevalentemente in errori di valutazione e di giudizio sull'apprezzamento delle prove e delle trascrizioni, non in errori materiali o di fatto rientranti nell'art. 625-bis c.p.p.; inoltre il ricorrente non ha dimostrato che le omissioni o le presunte svista fossero decisivi, ossia idonei a determinare una decisione incontrovertibilmente diversa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita il ricorso straordinario ai soli casi di svista/percezione e non alle rivalutazioni del merito. A fronte dell'inammissibilita' e' stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro decisioni della Corte di Cassazione; la Corte interpreta tale rimedio in senso restrittivo: rileva solo svista o errore percettivo oggettivo e non errori di valutazione o di giudizio sulla prova.
Norma che disciplina le consequenze dell'inammissibilita' dell'impugnazione; qui e' stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la corte territoriale abbia adeguatamente valutato i criteri oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 133 c.p. e percio' non abbia errato nel negare le attenuanti.
Richiamato nei principi giurisprudenziali citati: l'omesso esame di un motivo non costituisce errore di fatto quando il motivo sia implicitamente assorbito o non decisivo; il ricorrente deve dimostrare la decisivita' dell'omissione.
Norma sostanziale relativa all'aggravante di associazione di tipo mafioso: citata quale elemento di qualificazione dei reati per i quali l'imputato era stato condannato nella sentenza di merito cui si riferisce il ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e' ammesso solo per reali errori materiali o di fatto (svista oggettiva nella trascrizione o nella redazione), non per divergenze sull'apprezzamento delle prove o per rivalutazioni del merito.
- Perche' una censura sia rilevante in sede di ricorso straordinario occorre dimostrare che l'errore sarebbe stato decisivo: vale a dire che, se corretto, avrebbe prodotto una decisione incontrovertibilmente diversa.
- L'omesso esame di un motivo da parte della Corte non e' automaticamente errore di fatto: e' necessario provare che il motivo non sia stato solo implicitamente assorbito o non decisivo ma che la sua omissione derivi da una percezione erronea e determinante.
- Diversita' nelle trascrizioni/interventi tecnici (perizie) vanno documentate chiaramente e isolate come errori materiali per poter fondare un ricorso ex art. 625-bis; semplici contestazioni interpretative delle parole o del loro significato costituiscono rivalutazione del fatto e non sono rimediabili con il ricorso straordinario.
- Il ricorrente deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (somma a favore della cassa delle ammende) se il ricorso risulta manifestamente inammissibile o meramente reiterativo di impugnazioni ordinarie.
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