Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22926/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva contestato alla società il mancato versamento di contribuzione su somme erogate agli operai a titolo di "Trasferta Italia" nel periodo novembre 2011-settembre 2014, quantificate in euro 63.827,00 oltre somme aggiuntive. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione della società, mentre la corte d'appello, in riforma, aveva ritenuto non dovuta la contribuzione perché i lavoratori erano qualificabili come trasfertisti e, secondo la disciplina interpretata dalla corte territoriale, difettavano i requisiti per applicare il regime contributivo della trasferta. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa in materia di imponibile contributivo e di trasferta, sostenendo che la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere totalmente esenti da contribuzione le somme erogate. In particolare, l'ente ha dedotto che, anche qualora non ricorressero i presupposti del regime speciale dei trasfertisti, la corte avrebbe dovuto applicare il trattamento previsto per le indennità di trasferta e i rimborsi di spese di cui al comma 5 dell'art. 51 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a contribuzione della parte eccedente i limiti di esenzione; ha inoltre richiamato il riparto dell'onere della prova, affermando che spettava al datore di lavoro dimostrare sia le trasferte effettuate sia l'entità delle somme sottratte alla contribuzione e il rispetto dei limiti esenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in tema di esenzione contributiva per somme corrisposte in occasione di trasferte, l'ente previdenziale deve provare l'esistenza e l'ammontare delle somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'esonero, cioè la ricorrenza dei presupposti di legge e il rispetto dei limiti di esenzione. Poiché la corte d'appello aveva posto a carico dell'ente un onere probatorio non corretto e non aveva applicato tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 L. 153/1969

    richiamato come disposizione che definisce l'imponibile contributivo e le somme soggette a contribuzione in connessione al rapporto di lavoro

  • artt. 1 e 2 d.l. 692/1945

    indicati come disposizioni sostituite dalla normativa successiva in materia contributiva

  • artt. 27 e 28 d.P.R. 797/1955

    richiamati nel percorso normativo dell'imponibile previdenziale

  • art. 1, comma 4, d.l. 44/1985 conv. in L. 155/1985

    richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione

  • art. 1, comma 1, L. 876/1986

    richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione

  • art. 4, comma 2-bis, d.l. 173/1988 conv. in L. 291/1988

    richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione

  • art. 2, comma 15, L. 335/1995

    richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 314/1997

    indicato come ultima sostituzione della disciplina dell'imponibile contributivo

  • art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986

    richiamato per il regime fiscale delle indennità e dei rimborsi di trasferta; la Corte lo assume come parametro rilevante anche ai fini del regime contributivo e dei limiti di esenzione

  • art. 51, comma 6, d.P.R. 917/1986

    richiamato per la disciplina dei lavoratori trasfertisti e per i requisiti di applicabilità del relativo regime

  • art. 7-quinquies d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016

    invocato come interpretazione autentica dell'art. 51 T.U.I.R.; la Corte evidenzia che, se non ricorrono i presupposti del comma 6, deve trovare applicazione il trattamento del comma 5

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 369 c.p.c.

    non espressamente valorizzato nella decisione, ma menzionato solo nel contesto processuale implicito del ricorso

Massime di principio

  • In materia di contributi previdenziali, l'ente deve provare l'avvenuta corresponsione al lavoratore di somme in dipendenza del rapporto di lavoro; spetta invece al datore di lavoro, che invochi un'esenzione o un'agevolazione, dimostrare tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'esonero.
  • Quando si deduce l'esenzione contributiva per indennità o rimborsi di trasferta, il datore di lavoro deve provare sia l'effettività delle trasferte sia l'ammontare delle somme erogate per ciascun giorno, nonché il rispetto dei limiti di esenzione previsti dalla legge.
  • Se non ricorrono i requisiti del regime speciale previsto per i lavoratori trasfertisti, non può automaticamente affermarsi l'esenzione totale delle somme corrisposte; occorre comunque verificare l'applicazione della disciplina ordinaria delle indennità di trasferta e dei relativi limiti di imponibilità.
  • L'erronea distribuzione dell'onere della prova in tema di esonero contributivo integra vizio di violazione di legge e comporta la cassazione della decisione che abbia posto a carico dell'ente previdenziale un onere probatorio eccedente quello legalmente previsto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.