Cassazione Civile, Ordinanza n. 22926/2024 del 19/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un verbale unico di accertamento ispettivo con cui l'ente previdenziale aveva contestato alla società il mancato versamento di contribuzione su somme erogate agli operai a titolo di "Trasferta Italia" nel periodo novembre 2011-settembre 2014, quantificate in euro 63.827,00 oltre somme aggiuntive. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione della società, mentre la corte d'appello, in riforma, aveva ritenuto non dovuta la contribuzione perché i lavoratori erano qualificabili come trasfertisti e, secondo la disciplina interpretata dalla corte territoriale, difettavano i requisiti per applicare il regime contributivo della trasferta. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa in materia di imponibile contributivo e di trasferta, sostenendo che la corte d'appello avrebbe errato nel ritenere totalmente esenti da contribuzione le somme erogate. In particolare, l'ente ha dedotto che, anche qualora non ricorressero i presupposti del regime speciale dei trasfertisti, la corte avrebbe dovuto applicare il trattamento previsto per le indennità di trasferta e i rimborsi di spese di cui al comma 5 dell'art. 51 T.U.I.R., con conseguente assoggettamento a contribuzione della parte eccedente i limiti di esenzione; ha inoltre richiamato il riparto dell'onere della prova, affermando che spettava al datore di lavoro dimostrare sia le trasferte effettuate sia l'entità delle somme sottratte alla contribuzione e il rispetto dei limiti esenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, in tema di esenzione contributiva per somme corrisposte in occasione di trasferte, l'ente previdenziale deve provare l'esistenza e l'ammontare delle somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'esonero, cioè la ricorrenza dei presupposti di legge e il rispetto dei limiti di esenzione. Poiché la corte d'appello aveva posto a carico dell'ente un onere probatorio non corretto e non aveva applicato tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come disposizione che definisce l'imponibile contributivo e le somme soggette a contribuzione in connessione al rapporto di lavoro
artt. 1 e 2 d.l. 692/1945
indicati come disposizioni sostituite dalla normativa successiva in materia contributiva
richiamati nel percorso normativo dell'imponibile previdenziale
art. 1, comma 4, d.l. 44/1985 conv. in L. 155/1985
richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione
art. 1, comma 1, L. 876/1986
richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione
art. 4, comma 2-bis, d.l. 173/1988 conv. in L. 291/1988
richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione
richiamato nel quadro normativo sull'assoggettamento a contribuzione
art. 6, comma 1, d.lgs. 314/1997
indicato come ultima sostituzione della disciplina dell'imponibile contributivo
art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986
richiamato per il regime fiscale delle indennità e dei rimborsi di trasferta; la Corte lo assume come parametro rilevante anche ai fini del regime contributivo e dei limiti di esenzione
art. 51, comma 6, d.P.R. 917/1986
richiamato per la disciplina dei lavoratori trasfertisti e per i requisiti di applicabilità del relativo regime
art. 7-quinquies d.l. 193/2016 conv. in L. 225/2016
invocato come interpretazione autentica dell'art. 51 T.U.I.R.; la Corte evidenzia che, se non ricorrono i presupposti del comma 6, deve trovare applicazione il trattamento del comma 5
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
non espressamente valorizzato nella decisione, ma menzionato solo nel contesto processuale implicito del ricorso
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, l'ente deve provare l'avvenuta corresponsione al lavoratore di somme in dipendenza del rapporto di lavoro; spetta invece al datore di lavoro, che invochi un'esenzione o un'agevolazione, dimostrare tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'esonero.
- Quando si deduce l'esenzione contributiva per indennità o rimborsi di trasferta, il datore di lavoro deve provare sia l'effettività delle trasferte sia l'ammontare delle somme erogate per ciascun giorno, nonché il rispetto dei limiti di esenzione previsti dalla legge.
- Se non ricorrono i requisiti del regime speciale previsto per i lavoratori trasfertisti, non può automaticamente affermarsi l'esenzione totale delle somme corrisposte; occorre comunque verificare l'applicazione della disciplina ordinaria delle indennità di trasferta e dei relativi limiti di imponibilità.
- L'erronea distribuzione dell'onere della prova in tema di esonero contributivo integra vizio di violazione di legge e comporta la cassazione della decisione che abbia posto a carico dell'ente previdenziale un onere probatorio eccedente quello legalmente previsto.
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