Cassazione Civile, Ordinanza n. 26192/2025 del 25/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato per recesso dell'agente per giusta causa. L'agente aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme riferite ai mesi di gennaio e febbraio 2009, qualificandole inizialmente come provvigioni derivanti dall'attività di promozione di ordini per la commercializzazione dei prodotti della società. In opposizione, il Tribunale revocava il decreto per mancata prova degli affari conclusi idonei a fondare il credito provvigionale, mentre dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale della società per l'indennità sostitutiva del preavviso. Dopo un primo intervento della Cassazione sul regolamento di competenza, la Corte d'appello in sede di rinvio confermava la decisione di primo grado, ritenendo che nel procedimento monitorio l'opposto è attore sostanziale e non può introdurre domande o cause petendi nuove; che l'agente non aveva allegato nel ricorso monitorio il diverso titolo del credito; e che la successiva deduzione, in memoria difensiva nell'opposizione, secondo cui la somma sarebbe stata dovuta come compenso fisso per l'attività di responsabile/coordinatore di zona, integrava una mutatio libelli tardiva e inammissibile. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l'agente ha dedotto violazione degli artt. 183, 414, 416 e 426 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal interpretato il ricorso monitorio e il rapporto contrattuale, in quanto il compenso pattuito come "provvigionale" era in realtà fisso (euro 9.000 lordi mensili) e non percentuale sugli affari conclusi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la compensazione delle spese del regolamento di competenza e sostenendo che la società, risultata soccombente sul punto, non avrebbe potuto beneficiarne.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non denunciava correttamente un vizio di interpretazione dell'atto processuale e del contratto secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., ma si limitava a invocare norme processuali inconferenti rispetto alla qualificazione della domanda e del titolo negoziale; la censura non si confrontava con la ratio della decisione d'appello, fondata sulla mutatio libelli e sulla mancata allegazione nel ricorso monitorio del diverso titolo di credito. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte territoriale aveva motivato la compensazione delle spese anche con la natura esclusivamente processuale della decisione sul regolamento di competenza, e comunque, in tema di spese, rileva l'esito finale e complessivo del giudizio di merito, non quello dei singoli gradi o incidenti processuali. Alla soccombente è stata inoltre posta a carico la rifusione delle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
è il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge, ma non consente di eludere la necessità di censurare specificamente il criterio interpretativo applicato dalla sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente per lamentare l'erronea interpretazione del ricorso monitorio e delle difese nel giudizio di opposizione.
richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali per sostenere l'erronea qualificazione della domanda; la Corte lo reputa inconferente rispetto all'interpretazione dell'atto processuale e del contratto.
richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte lo considera non decisivo ai fini dell'esatta individuazione della domanda.
richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che la doglianza non incide sui criteri di interpretazione dell'atto processuale e del titolo negoziale.
la Corte afferma che l'interpretazione degli atti processuali delle parti va compiuta secondo i criteri di ermeneutica contrattuale, valorizzando l'intenzione del dichiarante e della parte, e non attraverso i criteri relativi ai provvedimenti giurisdizionali.
richiamato in via analogica per l'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, non per gli atti processuali delle parti.
richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che rileva l'esito finale e complessivo del giudizio.
richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ritiene legittima la compensazione motivata dalla natura processuale della decisione e comunque non smentita dall'esito di singole fasi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento monitorio, l'interpretazione del ricorso e degli atti difensivi successivi deve essere compiuta secondo i criteri di ermeneutica degli atti di parte; non è sufficiente denunciare genericamente la violazione di norme processuali se in realtà si contesta il modo in cui è stata individuata la causa petendi o il titolo del credito.
- Se il creditore monitorio allega un determinato titolo e solo nel giudizio di opposizione introduce un diverso fondamento del credito, la nuova prospettazione integra mutatio libelli ed è inammissibile ove comporti un diverso fatto costitutivo del diritto azionato.
- In tema di spese processuali, il giudice può compensare le spese delle fasi o incidenti aventi natura esclusivamente processuale; la valutazione complessiva sulle spese, però, deve tener conto dell'esito finale del giudizio e non del solo esito di singoli segmenti procedimentali.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: una doglianza che ignori il fondamento decisorio, o che si limiti a contestare profili irrilevanti rispetto ad esso, è inammissibile o infondata.
- La qualificazione del compenso pattuito nel rapporto di agenzia dipende dal contenuto concreto dell'accordo allegato e provato: non può essere mutata in appello o in opposizione monitoria mediante una diversa causa petendi non introdotta tempestivamente.
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