Cassazione Civile, Ordinanza n. 22181/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Tre medici avevano convenuto in giudizio l'amministrazione statale davanti al Tribunale di Roma chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire un'adeguata remunerazione per aver frequentato, a tempo pieno e senza compenso, corsi di specializzazione medica di durata rispettivamente quadriennale, triennale e quinquennale, in epoca anteriore al 1991. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritta la pretesa; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti deducevano: (1) nullità della sentenza per motivazione mancante/apparente/contraddittoria e violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che il termine di prescrizione non dovesse decorrere dal 27 ottobre 1999 ma solo dalla piena attuazione delle direttive comunitarie, avvenuta secondo loro con i d.P.C.m. del 2007; (2) ulteriore vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul dedotto effetto interruttivo di sopravvenute fonti normative e sulla tesi della decorrenza successiva della prescrizione; (3) violazione delle norme sulle spese, sostenendo che vi fosse soccombenza reciproca perché il Tribunale aveva respinto le altre eccezioni preliminari della difesa erariale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché contrari a un orientamento di legittimità consolidato, poi avallato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui per le domande risarcitorie dei medici specializzandi il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999; i d.P.C.m. del 2007 invocati dai ricorrenti attengono invece al diverso e più favorevole regime introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999, non applicabile ratione temporis. La Corte ha altresì respinto il terzo motivo, affermando che, ai fini delle spese, va valutata la soccombenza complessiva: l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione è assorbente e comporta soccombenza totale degli attori, a prescindere dal rigetto di altre eccezioni preliminari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
I ricorrenti lo invocano per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e per violazione dell'art. 112 c.p.c.; la Corte non accoglie la censura perché il decisum è conforme a giurisprudenza consolidata.
Richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia; la Corte ritiene infondata la doglianza perché la questione della prescrizione è stata decisa secondo il consolidato orientamento di legittimità.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la prescrizione non potesse decorrere prima della piena attuazione delle direttive; la Corte afferma invece che la decorrenza va fissata al 27 ottobre 1999.
art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
È individuato come momento in cui lo Stato ha fatto sorgere nei destinatari esclusi la ragionevole certezza che non sarebbero stati emanati ulteriori atti di adempimento; da tale data decorre la prescrizione decennale.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
È indicato come atto con cui è stata data attuazione alle direttive comunitarie sul compenso dei medici specializzandi per il periodo rilevante; esclude la tesi di una permanenza dell'inadempimento sino al 2007.
Richiamato per chiarire che i d.P.C.m. del 2007 riguardano il più favorevole trattamento economico previsto da questa disciplina, non applicabile ai ricorrenti ratione temporis.
Base dell'inammissibilità dei primi due motivi, perché la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento della Corte già consolidato.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la regolazione delle spese; la Corte esclude la soccombenza reciproca e conferma la condanna integrale alle spese.
Invocato per omessa motivazione sulla statuizione sulle spese; la censura è respinta perché la motivazione è coerente con il criterio della soccombenza complessiva.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma equitativa, in ragione della proposizione di un ricorso che ripropone questioni già più volte decise in modo fermo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie dei medici specializzandi per il mancato riconoscimento della remunerazione, la prescrizione decennale del credito risarcitorio decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370/1999, perché da quel momento i soggetti esclusi avevano certezza della mancata adozione di ulteriori atti di adempimento.
- La tesi della permanenza dell'illecito fino alla piena attuazione con atti amministrativi successivi non è accoglibile quando la giurisprudenza di legittimità ha già stabilito che l'adempimento alle direttive europee era stato completato con il d.lgs. n. 257/1991 e che gli atti successivi riguardano una disciplina diversa e non applicabile ratione temporis.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata in base all'esito complessivo del giudizio: l'accoglimento di un'eccezione assorbente, come la prescrizione, comporta soccombenza totale della parte attrice anche se altre difese del convenuto siano state respinte.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte da un orientamento consolidato della Corte, senza apportare argomenti idonei a giustificarne il mutamento.
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