Cassazione Civile, Ordinanza n. 17015/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda un credito per contributi previdenziali preteso dall'INPS nei confronti di un debitore già fallito e poi tornato in bonis. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito: la Corte d'appello, pur ipotizzando che per alcuni contributi operasse la prescrizione decennale, aveva ritenuto che il termine, sospeso fino alla chiusura del fallimento il 18 maggio 2010, fosse spirato il 18 maggio 2020, escludendo l'applicabilità della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020, ritenuta riferita solo agli atti processuali. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, 2935 e 2943 c.c., 37, comma 2, e 83, commi 2 e 8, d.l. 18/2020, sostenendo che: a) per i contributi maturati prima della riforma del 1995 continuava a operare la prescrizione decennale, avendo l'Istituto posto in essere atti interruttivi nel 1994-1995 e insinuato il credito al passivo del fallimento; b) l'insinuazione al passivo aveva interrotto la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura; c) dal 18 maggio 2010 il termine aveva ripreso a decorrere, ma era stato sospeso nuovamente dall'art. 37, comma 2, d.l. 18/2020 fino al 30 giugno 2020; d) la notifica del precetto del 4 giugno 2020 era quindi tempestiva. Il resistente ha eccepito l'inammissibilità del motivo per asserita novità della questione, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità, affermando che in sede di legittimità non sono precluse nuove questioni di diritto se non richiedono accertamenti di fatto ulteriori. Nel merito ha accolto il ricorso: ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui i contributi relativi a periodi anteriori alla l. 335/1995 restano soggetti a prescrizione decennale se vi siano atti interruttivi compiuti nel periodo 17 agosto 1995-31 dicembre 1995; ha inoltre ribadito che l'insinuazione al passivo interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura del fallimento, facendo decorrere un nuovo termine dalla chiusura della procedura. Ha quindi interpretato l'art. 37, comma 2, d.l. 18/2020 nel senso che la sospensione ivi prevista si applica ai termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali obbligatorie e riguarda anche i crediti già scaduti prima del periodo emergenziale, mentre il secondo periodo della norma disciplina solo l'ipotesi in cui il decorso inizi durante la sospensione. Poiché il termine era stato sospeso fino al 30 giugno 2020 e il precetto era stato notificato il 4 giugno 2020, la pretesa non era prescritta. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 3, commi 9-10, L. 8 agosto 1995, n. 335
I contributi previdenziali relativi a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma restano soggetti al regime prescrizionale decennale quando siano stati compiuti atti interruttivi nel periodo transitorio individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamato come norma sulla decorrenza della prescrizione, in combinazione con gli atti interruttivi e le sospensioni riconosciute nel caso concreto.
Richiamato per fondare l'effetto interruttivo degli atti posti in essere dall'INPS, compresa l'insinuazione al passivo.
art. 37, comma 2, d.l. n. 18/2020
"i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione"; "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"
La sospensione del termine prescrizionale riguarda i termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali obbligatorie e si applica anche ai crediti già in corso di prescrizione; il secondo inciso disciplina solo l'ipotesi in cui il decorso inizi nel periodo sospeso.
art. 83, commi 2 e 8, d.l. n. 18/2020
Norma invocata dal ricorrente e discussa dalla Corte di merito, ma non decisiva nella soluzione adottata dalla Cassazione.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Richiamato solo per dare atto della riserva di deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali relativi a periodi anteriori alla riforma del 1995, il termine di prescrizione resta decennale se nel periodo transitorio sono stati compiuti atti interruttivi idonei, con decorrenza di un nuovo termine dalla data dell'interruzione.
- La domanda di insinuazione al passivo del fallimento interrompe la prescrizione del credito con effetti permanenti per tutta la durata della procedura concorsuale; dalla chiusura del fallimento inizia a decorrere un nuovo periodo prescrizionale.
- La sospensione emergenziale prevista dall'art. 37, comma 2, d.l. 18/2020 si applica ai termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali obbligatorie e non solo ai termini di pagamento; il secondo periodo della disposizione serve esclusivamente a differire l'inizio del decorso se questo dovrebbe cominciare durante la sospensione.
- In sede di legittimità, la novità di una questione di diritto non determina inammissibilità quando la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto estranei al giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17008/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17009/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17010/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17011/2025 del 25/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 25 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17012/2025 del 25/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →