Cassazione Civile, Ordinanza n. 04545/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo della servitù di passaggio proposta da una comproprietaria di una particella catastale contro alcuni vicini che, per accedere ai rispettivi fondi, avevano iniziato a transitare su quella particella e avevano poi prospettato, in via difensiva e/o riconvenzionale, l’esistenza di una servitù di passaggio o, in subordine, la sua usucapione o costituzione coattiva. In primo grado il Tribunale aveva escluso l’usucapione della servitù e aveva accolto l’actio negatoria servitutis; successivamente, all’esito di ulteriore istruttoria, era stata anche disposta la costituzione coattiva della servitù per interclusione. In appello, però, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che la servitù di passaggio fosse sorta per destinazione del padre di famiglia all’atto della divisione dell’originaria proprietà comune, valorizzando gli atti di acquisto successivi, una CTU e aerofotogrammetrie. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e giudicato interno, assumendo che la Corte d’appello avesse accolto una domanda non proposta nelle conclusioni; 2) violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. e dell’art. 1062 c.c., sostenendo che mancava la prova di opere visibili e permanenti esistenti già al momento della divisione, essendo insufficienti il solo tracciato stradale e atti successivi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’aerofotogrammetria del 1976, dalla quale non emergeva alcun tratturo prima della divisione; 4) omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione di frasi offensive e di risarcimento danni; 5) censura sulla statuizione relativa all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché manifestamente infondato: la Corte d’appello non aveva pronunciato su una domanda nuova, ma aveva soltanto rigettato l’actio negatoria servitutis sulla base dell’eccezione difensiva di esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, questione che attiene al titolo/prova del diritto e non ai limiti della domanda, trattandosi di diritto autodeterminato. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato la costituzione della servitù ex art. 1062 c.c. senza verificare la sussistenza, al momento della divisione dell’originaria proprietà comune, di opere visibili e permanenti idonee a rivelare l’asservimento del fondo servente; in particolare, l’aerofotogrammetria del 1976 mostrava l’assenza del tratturo e gli atti di acquisto successivi non potevano dimostrare una situazione preesistente alla divisione. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
utilizzato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione (violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatto decisivo).
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenuto non violato perché la Corte d'appello si è limitata a decidere sull'eccezione difensiva della servitù.
invocato dalla ricorrente per sostenere l’esistenza di un giudicato interno, escluso dalla Corte di cassazione.
norma applicata per la servitù per destinazione del padre di famiglia; richiede che al momento della separazione dei fondi esistano opere visibili e permanenti che rivelino l’asservimento.
richiamato in relazione all’actio negatoria servitutis proposta dalla proprietaria del fondo.
richiamato dalla ricorrente in tema di giudicato, ma senza accoglimento della censura.
invocato per contestare l’uso delle prove e degli elementi istruttori da parte del giudice di merito.
invocato per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione e sulla valutazione probatoria.
art. 111 Cost.
richiamato per il requisito della motivazione della decisione.
richiamato nel motivo relativo alle frasi offensive, poi assorbito.
richiamato nel motivo relativo alla condotta processuale, poi assorbito.
richiamato in relazione alle presunzioni semplici, nel motivo assorbito.
richiamato in relazione alle presunzioni semplici, nel motivo assorbito.
richiamato nel quinto motivo in tema di ulteriore contributo unificato, censura assorbita.
citata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, il momento decisivo di verifica è quello in cui i fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario: occorre dimostrare che allora esistessero opere visibili e permanenti, obiettivamente destinate all’esercizio del peso.
- La mera esistenza di un sentiero, di una strada o di un percorso di fatto non basta, da sola, a integrare la servitù per destinazione del padre di famiglia se non risulta la sua visibilità e stabilità già al momento della divisione o separazione dei fondi.
- Nel giudizio di cassazione è infondata la censura di ultrapetizione quando il giudice d’appello non costituisce una servitù su domanda nuova, ma rigetta l’actio negatoria valorizzando come eccezione l’esistenza del diritto reale opposto; per i diritti autodeterminati il titolo dedotto attiene alla prova del diritto e non ai limiti della domanda.
- La prova dell’asservimento richiesto dall’art. 1062 c.c. non può essere tratta da documenti o rilievi sopravvenuti se non sono idonei a rappresentare la situazione esistente al momento rilevante della separazione dei fondi.
- L’omesso esame è decisivo quando la sentenza non considera un elemento storico che, se valutato, avrebbe potuto escludere il presupposto costitutivo del diritto reale preteso.
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