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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24353/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un conflitto positivo reale di giurisdizione tra due decisioni rese in giudizi diversi ma, secondo l'Agenzia, aventi il medesimo petitum sostanziale: l'accertamento del diritto della Fondazione al rimborso di un credito d'imposta IRPEG asseritamente maturato in misura maggiore rispetto a quella versata. In sede tributaria la Fondazione aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla domanda di rimborso; successivamente aveva agito in via monitoria davanti al Tribunale ordinario di Bari per ottenere il pagamento del medesimo credito, sostenendo che il decorso del tempo avesse reso il credito certo, liquido ed esigibile. L'Agenzia ha chiesto alle Sezioni Unite di risolvere il conflitto affermando la giurisdizione del giudice tributario, mentre la Fondazione ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso e sostenendo che i due giudizi avessero petitum e causa petendi diversi: nel primo sarebbe stato dedotto il silenzio-rifiuto, nel secondo un indebito oggettivo e un credito ormai consolidato per decadenza del potere di controllo dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto sussistente un conflitto positivo reale di giurisdizione, ha escluso che la precedente decisione della CTR fosse meramente processuale e ha affermato che entrambi i giudizi avevano ad oggetto il medesimo petitum sostanziale, cioè l'accertamento del diritto al rimborso del credito d'imposta IRPEG contestato dall'erario. Ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale ordinario di Bari n. 563/2020. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c.

    È il fondamento processuale della denuncia di conflitto positivo reale di giurisdizione.

  • art. 41 c.p.c.

    È richiamato per distinguere il conflitto reale dal conflitto virtuale, che si risolve con il regolamento preventivo di giurisdizione.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Attribuisce al giudice tributario la cognizione delle controversie aventi per oggetto tributi, incluse quelle sul rimborso quando il credito sia contestato dall'erario.

  • art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973

    È la norma agevolativa invocata dalla parte contribuente per sostenere il diritto all'aliquota/rimborso IRPEG richiesto.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per affermare che il giudicato può formarsi anche su una questione decisa con valutazione di fatto e di diritto all'interno della motivazione.

Massime di principio

  • Il conflitto positivo reale di giurisdizione ricorre quando giudici diversi abbiano entrambi affermato, con provvedimenti decisori, la propria giurisdizione sul medesimo petitum sostanziale; non basta un mero contrasto teorico tra orientamenti.
  • Ai fini del conflitto di giurisdizione conta il petitum sostanziale, non la diversa veste processuale dell'azione esercitata nei singoli giudizi; la parziale diversità di parti o domande non esclude il conflitto se non incide sull'identità sostanziale dell'azione.
  • Nelle controversie di rimborso di tributi, la giurisdizione spetta al giudice tributario quando il diritto del contribuente sia contestato dall'Amministrazione finanziaria; la giurisdizione ordinaria residua solo se non vi siano più contestazioni su an o quantum del credito e sulle modalità di esecuzione.
  • Il diritto al rimborso di un tributo non dovuto non si trasforma automaticamente in un indebito di diritto comune per il solo decorso dei termini di accertamento o controllo dell'Amministrazione, poiché tali termini operano sul potere impositivo ma non eliminano la possibilità di contestare il credito in via difensiva.
  • Quando una decisione tributaria valuta il merito della controversia, affrontando i presupposti fattuali del diniego di rimborso e la mancata impugnazione dell'atto espresso, essa implica l'affermazione della giurisdizione tributaria e non può essere trattata come pronuncia puramente processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRimborsi
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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