Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23060/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione e la ravvisata colpa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in riforma della decisione di primo grado, l'aveva assolta dall'imputazione di tentato furto per particolare tenuità del fatto. Con l'unico motivo deduce la violazione degli artt. 162-ter c.p. e 529 c.p.p., oltre al vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il reato avrebbe dovuto ritenersi estinto per condotte riparatorie. La Corte di cassazione rileva però che, quando la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, l'imputato deve procedere mediante offerta reale nelle forme degli artt. 1209 ss. c.c., con deposito della somma e sua messa a disposizione della persona offesa, così da consentire sia alla persona offesa sia al giudice di valutarne idoneità e congruità. Poiché ciò non risulta avvenuto, il motivo è ritenuto manifestamente infondato e il ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 162-ter c.p.

    Per poter riconoscere l'estinzione del reato per condotte riparatorie, in mancanza di accettazione del risarcimento da parte della persona offesa, è necessario un comportamento equivalente all'offerta reale con deposito della somma a disposizione dell'avente diritto.

  • art. 529 c.p.p.

    La difesa lo invoca per sostenere l'estinzione del reato, ma la Corte esclude i presupposti per una declaratoria in tal senso.

  • art. 1209 c.c.

    Le condotte riparatorie, quando non vi sia accettazione del risarcimento, devono essere compiute nelle forme dell'offerta reale, con deposito della somma e sua disponibilità per la persona offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di estinzione del reato per condotte riparatorie, se la persona offesa non accetta il risarcimento non è sufficiente una mera disponibilità a risarcire: l'imputato deve formalizzare l'offerta reale con deposito della somma.
  • L'offerta reale, effettuata secondo le forme civilistiche, serve a garantire che la persona offesa possa valutare consapevolmente l'idoneità del risarcimento e che il giudice possa apprezzare la congruità della condotta riparatoria e la reale resipiscenza dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolva in una censura manifestamente infondata rispetto a un principio di diritto già consolidato.
  • Alla manifesta inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.