Cassazione Civile, Ordinanza n. 10236/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendicazione immobiliare proposta da alcuni soggetti, quali eredi di due diversi danti causa, per ottenere l'accertamento della proprietà di alcuni immobili siti nel comune di Lipari. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova della proprietà; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione e accolto la rivendica. La parte soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte d'appello presupposto senza prova la qualità di eredi degli attori; 2) violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., oltre che di norme processuali, per avere ritenuto assolta la probatio diabolica richiesta nell'azione di rivendicazione; 3) violazione delle norme sul giudicato interno, assumendo che la statuizione di primo grado sul difetto di deduzione/prova del titolo di acquisto a titolo originario fosse passata in giudicato; 4) violazione degli artt. 102, 112, 342, 346 c.p.c., 948, 1159 e 1362 c.c., per avere la Corte territoriale fondato l'accoglimento sulla ricostruzione dei titoli di provenienza compiuta dal CTU, con asserita ultrapetizione e violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c., osservando in particolare che il primo motivo introduceva una questione nuova, mai specificamente dedotta nei precedenti gradi di merito, poiché la contestazione ivi formulata era rimasta generica e di stile. Quanto agli altri motivi, la Corte ha richiamato i principi secondo cui, nell'azione di rivendicazione, l'onere probatorio può essere modulato in relazione alla concreta difesa del convenuto; la deduzione del titolo di acquisto può assolvere anche funzione meramente probatoria; il giudicato interno non si forma su una statuizione che venga riaperta dall'impugnazione su uno degli elementi costitutivi della stessa; e non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito accerti l'inefficacia, rispetto agli attori, di atti di acquisto a non domino dei convenuti. Disposta inoltre la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e dato atto del raddoppio del contributo unificato, senza spese per mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Indica il rito sommario utilizzato in primo grado per introdurre l'azione di rivendicazione.
È richiamato come parametro della dedotta ultrapetizione; la Corte esclude la sua violazione.
È richiamato in tema di riparto dell'onere della prova nella rivendicazione; la Corte esclude la violazione.
Norma sulla rivendicazione: l'attore deve provare la proprietà, ma il rigoroso onere probatorio può essere temperato in relazione alla concreta vicenda e alla linea difensiva del convenuto.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza accoglimento della doglianza.
Richiamato in tema di limiti alle domande/prove nuove in appello; la Corte non ravvisa violazione.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza esito favorevole al ricorrente.
Richiamato nel motivo sul giudicato e sull'interesse ad agire, ma senza accoglimento.
Richiamato in relazione al giudicato interno; la Corte esclude che si sia formato sulla statuizione censurata.
Richiamato in tema di acquiescenza e giudicato interno, senza accoglimento.
Richiamato in tema di specificità dei motivi di appello, senza accoglimento della censura.
Richiamato in tema di efficacia del giudicato; la Corte esclude l'esistenza di un giudicato interno ostativo.
Richiamato nel quarto motivo per asserita violazione del contraddittorio/litisconsorzio, non accolta.
Richiamato per la dedotta mancata riproposizione di questioni in appello, senza accoglimento.
Richiamato nel contesto della prova della proprietà e della catena di trasferimenti, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel quarto motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Disciplina la proposta di definizione accelerata; la Corte la richiama e la condivide, rilevando anche che il primo motivo introduce una questione nuova.
Norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata per la decisione del ricorso.
In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, con pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione l'attore deve fornire la prova della proprietà, ma il rigore della cosiddetta probatio diabolica va valutato in concreto e può essere attenuato in base alla struttura della difesa avversaria e ai titoli già riconosciuti tra i danti causa.
- Se il rapporto di discendenza con il de cuius non è specificamente contestato, chi agisce come erede ab intestato non è tenuto a provare ulteriormente la qualità ereditaria mediante atti di stato civile, potendo la legittimazione desumersi anche dall'accettazione tacita dell'eredità, ricavabile dall'esercizio stesso dell'azione.
- La deduzione del titolo di acquisto in giudizio, quando serve soltanto a provare il diritto fatto valere e non a mutarne l'oggetto, non integra mutatio libelli nei diritti autodeterminati come la proprietà.
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima fatta di fatto, norma ed effetto solo se quella specifica sequenza non viene riaperta dal motivo di appello; la censura su uno degli elementi della statuizione riapre l'intera questione.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice accerta l'inefficacia, nei confronti dell'attore, di acquisti a non domino dedotti dalla controparte, se tale accertamento è coerente con il thema decidendum della rivendicazione.
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