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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26738/2021 del 01/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)

La controversia

Nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti era stata proposta azione di responsabilità per danno erariale nei confronti dell'ex presidente e dell'ex direttore generale di una società regionale partecipata, in relazione alla gestione di rilevanti somme affidate dalla Regione e depositate presso un intermediario finanziario estero. La ricorrente, prima ancora di costituirsi nel merito, ha promosso ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ha contestato soprattutto la qualifica della società come società in house: secondo la difesa, la compagine era plurima e non ricorreva un controllo analogo, né individuale né congiunto, perché lo statuto non attribuiva poteri di controllo effettivo ai soci pubblici diversi dalla Regione e, comunque, l'amministrazione era autonoma. Ha inoltre sostenuto che il danno non fosse erariale, poiché sarebbe stato arrecato alla società e non alla Regione, e che ella non avesse agito quale rappresentante della Regione ma quale dipendente della società, soggetta a disciplina civilistica. La Procura regionale ha resistito chiedendo la declaratoria della giurisdizione contabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto sussistenti i requisiti per qualificare la società come società in house, valorizzando la disciplina legislativa regionale e lo statuto: capitale integralmente pubblico, attività strumentale e controllo analogo della Regione, anche mediante nomina degli organi sociali, definizione degli obiettivi, verifica dell'attuazione e disciplina delle convenzioni. Ha escluso che fosse necessario, nella specie, un controllo congiunto di tutti i soci pubblici, chiarendo che la nozione di controllo congiunto non impone la partecipazione di tutti i soci al controllo, ma solo dei soggetti che effettivamente lo esercitano. Ha poi affermato che il danno arrecato al patrimonio della società in house integra danno erariale, poiché la società è assimilata a un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico partecipante. Pertanto ha dichiarato la giurisdizione del giudice contabile, respingendo il ricorso della dirigente societaria.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

    le azioni civili ordinarie di responsabilità restano applicabili agli organi e dipendenti delle società partecipate, ma la giurisdizione della Corte dei conti permane per il danno erariale causato da amministratori e dipendenti delle società in house; il danno al patrimonio della società in house è ricondotto al danno erariale.

  • art. 2 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

    definisce controllo analogo, controllo analogo congiunto e società in house in termini di influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, anche esercitata congiuntamente da più amministrazioni.

  • art. 5, comma quinto, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    il controllo congiunto richiede che gli organi decisionali comprendano rappresentanti di tutte le amministrazioni controllanti, che queste possano esercitare congiuntamente un'influenza determinante e che la società non persegua interessi contrari.

  • art. 2, 3 e 6 legge regionale Piemonte 26 luglio 2007, n. 17

    la disciplina regionale attribuisce alla Giunta e alla Regione poteri di indirizzo, controllo, nomina degli organi e definizione delle regole di gestione delle risorse, elementi ritenuti indicativi del controllo analogo.

  • art. 11 legge regionale Piemonte 27 gennaio 2015, n. 1

    la riorganizzazione societaria non ha mutato l'assetto proprietario pubblico né la natura in house della società.

  • art. 106 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    l'iscrizione dell'intermediario nell'albo non esclude il controllo analogo; attiene solo ai requisiti per l'esercizio dell'attività finanziaria.

  • art. 107 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385

    l'autorizzazione all'esercizio dell'attività finanziaria non richiede la sottrazione al controllo di altri soggetti, ma l'assenza di legami ostativi alla vigilanza.

  • art. 2364 c.c.

    richiamato per evidenziare che il controllo esercitabile dai soci nelle società di capitali ordinarie è più limitato e non assimilabile al controllo analogo.

  • art. 1, comma terzo, legge 31 dicembre 2009, n. 196

    richiamato con riferimento all'inclusione della società nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Massime di principio

  • In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità per i danni al patrimonio sociale sussiste quando la società presenti i requisiti sostanziali dell'in house providing: capitale interamente pubblico, attività prevalentemente svolta in favore degli enti partecipanti e controllo analogo disciplinato da fonti normative e statutarie vigenti al momento del fatto.
  • Il controllo analogo deve essere verificato sulla base delle regole organizzative e dei poteri previsti da legge e statuto, non già in base al concreto modo in cui gli amministratori abbiano poi operato, poiché il fatto illecito non può essere usato per negare uno dei presupposti che giustificano la giurisdizione contabile.
  • Nelle società in house partecipate da più enti pubblici, il controllo congiunto non richiede che tutti i soci pubblici abbiano un potere individuale di direzione: è sufficiente che gli enti che effettivamente controllano la società siano rappresentati negli organi decisionali e possano incidere sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative.
  • Il danno arrecato al patrimonio di una società in house è qualificabile come danno erariale, perché la società è assimilata a un'articolazione organizzativa interna dell'ente pubblico partecipante; resta distinto, ma ulteriore, l'eventuale danno diretto al valore della partecipazione del socio pubblico.
  • L'iscrizione o l'autorizzazione ad operare come intermediario finanziario non esclude, di per sé, la configurabilità del controllo analogo né la giurisdizione contabile, se tale iscrizione è compatibile con un assetto societario di sostanziale subordinazione funzionale all'ente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneAmministratoriPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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