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Legge

L.R. Piemonte 1/2015

"Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 1/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese introduce misure di contenimento e riqualificazione della spesa: pagamenti centralizzati per le aziende sanitarie, alienazione e valorizzazione del patrimonio regionale e sanitario, rinegoziazione mutui, razionalizzazione del personale e delle sedi, riforma del TPL e alcune modifiche contabili, ambientali e sanitarie. Molte misure sono legate al 2015-2016 o a termini iniziali già scaduti.

Riqualificazione della spesa regionale e razionalizzazione patrimoniale, organizzativa e contabile in Piemonte

Riqualificazione della spesa regionale e razionalizzazione patrimoniale in Piemonte

La legge della Regione Piemonte contiene un insieme organico di misure di spending review, valorizzazione del patrimonio pubblico, razionalizzazione di partecipazioni e personale, oltre a interventi su contabilità regionale, trasporto pubblico locale, sanità e alcune discipline settoriali.

Pagamenti centralizzati delle aziende sanitarie regionali

La Regione è autorizzata ad attivare, con risorse del fondo sanitario nazionale destinate alle aziende sanitarie regionali, un sistema di pagamento centralizzato di fornitori, appaltatori e prestatori di servizi, pubblici e privati, avvalendosi di Finpiemonte S.p.A. Le modalità operative sono deliberate dalla Giunta, sentita la commissione consiliare competente. A regime, la Giunta deve comunicare annualmente alla commissione i risultati conseguiti.

Patrimonio regionale: alienazioni, permute e utilizzi a titolo gratuito o oneroso

La legge prevede un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale alle funzioni istituzionali. È inoltre consentita la dismissione di immobili non funzionali mediante permuta con altri immobili, anche già utilizzati in locazione, per ridurre i costi gestionali.

Gli immobili regionali possono essere attribuiti in uso gratuito o a canone ricognitorio:

  • alle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali, con oneri manutentivi ordinariamente a loro carico;
  • anche a soggetti pubblici o privati senza fini di lucro, per progetti di valorizzazione del patrimonio, promozione del territorio o finalità sociali, culturali, sportive e ricreative, con oneri manutentivi ordinariamente a carico degli utilizzatori.

Con regolamento regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di attribuzione in uso e i criteri di determinazione dei canoni.

Per gli immobili regionali è inoltre prevista la possibilità di attribuzione in uso a titolo oneroso tramite bandi, in concessione per i beni demaniali e del patrimonio indisponibile per un periodo non superiore a 50 anni, oppure mediante locazione per i beni del patrimonio disponibile. Le attribuzioni possono comprendere manutenzione straordinaria a carico dell’assegnatario, con riduzione del canone, nel rispetto della disciplina sui beni culturali. Anche qui il regolamento regionale disciplina durata e criteri economici.

Rinegoziazione dei mutui con Cassa depositi e prestiti

La Regione è autorizzata ad aderire alle operazioni di rinegoziazione del debito regionale nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. per i prestiti con oneri integralmente a carico della Regione. Prima della chiusura dell’operazione la Giunta deve acquisire il parere della commissione consiliare competente.

Aree industriali pubbliche e censimento iniziale

La Regione promuove, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e senza oneri aggiuntivi, un censimento delle aree industriali in uso o dismesse, in totale o parziale proprietà pubblica. La disciplina prevede poi locazioni agevolate e agevolazioni per il recupero di tali aree, mantenendone la destinazione d’uso originaria, al fine di attrarre nuove imprese e sostenere il tessuto produttivo piemontese.

Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie regionali

Le aziende sanitarie regionali devono individuare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, gli immobili di proprietà non utilizzati per l’erogazione diretta dei servizi sanitari, per la successiva alienazione. I proventi sono reinvestiti in edilizia sanitaria e nell’acquisto di macchinari e attrezzature, secondo programmi definiti dalla Giunta e previo parere delle commissioni consiliari competenti.

Razionalizzazione dei costi del personale e delle partecipate

Per gli anni 2015 e 2016, Regione, enti strumentali, enti ausiliari, agenzie regionali e ASL limitatamente all’area amministrativa possono avvalersi della normativa statale in materia di prepensionamento e riduzione del personale per i propri piani di contenimento dei costi. È inoltre abrogata una precedente disposizione della l.r. 8/2013.

Gli enti, le agenzie, i consorzi e le società direttamente partecipate, o partecipate tramite Finpiemonte S.p.A. o Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., in cui la Regione sia socio unico o di maggioranza, devono approvare entro sei mesi programmi di riduzione del personale. Possono procedere ad assunzioni a tempo determinato o indeterminato solo in caso di documentate necessità, con priorità alla stabilizzazione del personale precario. La spesa per consulenze e incarichi professionali deve scendere sotto l’80% rispetto all’importo minimo raggiunto negli ultimi cinque anni.

La Giunta dà inoltre mandato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di alienare il patrimonio inutilizzato delle società partecipate.

Razionalizzazione delle sedi regionali

Le sedi di agenzie, aziende o società regionali devono essere collocate, salvo indisponibilità, in immobili di proprietà regionale adeguati alle attività. Entro 30 giorni dall’approvazione della legge la Giunta presenta alla commissione consiliare competente un piano di razionalizzazione.

Contabilità regionale e copertura degli oneri del decreto-legge n. 35/2013

La legge anticipa all’esercizio 2014 una previsione del d.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile.

Per il bilancio 2015 vengono istituiti capitoli di entrata e di spesa per finanziare gli oneri delle anticipazioni di liquidità collegate al d.l. 35/2013 e all’art. 1, comma 456, della legge 190/2014, con coperture ottenute mediante variazioni compensative interne al bilancio regionale. Le dotazioni previste sono pari a 70 milioni, 81 milioni e 151 milioni di euro per i capitoli indicati.

Norme ambientali e sanzioni sulla legge regionale n. 32/1982

Viene abrogata una lettera dell’articolo 11 della l.r. 32/1982 e riscritta la disciplina sanzionatoria dell’articolo 38 per alcune violazioni in materia di conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale. Per tali violazioni si applica la sanzione da 200 a 900 euro, aumentata da 300 a 1.000 euro se il mezzo motorizzato non è immatricolato, è privo di targa o privo di assicurazione; resta sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo.

Formazione professionale e commissioni tecniche per gli standard

Nella disciplina della formazione e orientamento professionale, la Giunta può istituire commissioni tecniche per gli standard a supporto dell’elaborazione degli standard formativi regionali. Ai componenti può essere corrisposto un gettone di presenza entro i limiti del d.l. 78/2010, in deroga alla precedente disciplina regionale. La disposizione è applicabile dalla data di entrata in vigore dell’art. 9 della l.r. 8/2013.

Trasporto pubblico locale: riordino dell’Agenzia, programmazione e affidamenti

La parte più ampia della legge modifica la disciplina del trasporto pubblico locale piemontese. Tra gli obiettivi della programmazione rientrano anche la centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi nel TPL.

L’Agenzia assume la denominazione di Agenzia della mobilità piemontese ed è il consorzio deputato all’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di TPL. L’obiettivo primario dell’Agenzia è coordinare i servizi su gomma con quelli su ferro. È favorita l’adesione dei comuni e delle unioni di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non già delegati.

La programmazione del servizio comprende non solo itinerari, ma anche numero di corse e orari; la coordinazione tra diversi mezzi di trasporto è indicata come linea guida. Le variazioni di orario o di modalità di servizio delle linee su gomma sono deliberate dall’Agenzia previa consultazione dei soggetti consorziati interessati. I membri del consorzio, compreso l’eventuale consiglio di amministrazione, non ricevono indennità di carica aggiuntive.

Le province, salvo il bacino metropolitano di Torino, gestiscono le gare per l’affidamento dei servizi di TPL urbano ed extraurbano a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti delegati e con parere vincolante della Regione. L’Agenzia stipula i contratti di servizio con gli aggiudicatari o affidatari a seguito di gare pubbliche o altre forme di affidamento consentite dalla normativa europea e nazionale.

La Regione stipula gli accordi con province e comuni coinvolti aggregati nel consorzio; l’assenza di stipulazione entro sei mesi dall’approvazione del programma comporta l’assegnazione delle risorse solo ai servizi minimi prioritari, e dopo ulteriori sei mesi la Regione esercita le funzioni delegate in sostituzione degli enti inadempienti.

La legge riorganizza inoltre la ripartizione delle risorse, destinando il 3% e il 97% dello stanziamento annuale disponibile alle voci previste, e prevede che per il funzionamento dell’Agenzia sia destinata una somma non superiore all’1% delle risorse programmate per i servizi. La Giunta la individua in sede di programma triennale, potendo coprire anche spese inerenti competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati.

Sono previsti ulteriori strumenti di monitoraggio e qualità:

  • portale internet di infomobilità con itinerari, costi e tempi di percorrenza;
  • obbligo per l’esercente di informare tempestivamente gli utenti su ritardi superiori a cinque minuti o disservizi;
  • integrazione con mappe online e applicazioni per i principali sistemi operativi mobili;
  • incontri periodici con utenti e associazioni per raccogliere segnalazioni e correggere la programmazione;
  • sistema regionale omogeneo di monitoraggio dei servizi, alimentato dai dati degli enti affidanti e usato per valutare efficacia, efficienza e qualità.

La bigliettazione elettronica BIP deve fornire i dati nel formato e con il protocollo stabiliti dalla Regione. È prevista la validazione dei titoli elettronici al primo accesso e a ogni cambio mezzo; la sanzione per mancata validazione è pari a due volte la tariffa ordinaria della prima zona tariffaria, salvo i titoli che richiedono la prima validazione per determinarne la validità. Le aziende devono restituire ai clienti fidelizzati, tramite smart-card nominativa, almeno il 70% degli incassi derivanti da tali sanzioni sotto forma di premialità.

Sono inoltre disciplinati:

  • la possibilità di scioglimento o modifica del contratto di servizio se gli obiettivi non sono rispettati;
  • la possibilità di subaffidamento con medesime condizioni contrattuali per i subaffidatari;
  • la proroga o il rinnovo degli affidamenti urbani a imprese pubbliche in essere al 31 dicembre 2014 fino alla conclusione delle gare provinciali, se non già in proroga oltre i termini contrattuali;
  • la conferma del ruolo della Regione nelle ipotesi di mancata adesione al consorzio entro il 31 marzo 2015.

Controlli e pareri sugli atti finanziari regionali

Vengono riformulati i poteri e i tempi di espressione dei pareri obbligatori del Collegio sui principali progetti di legge finanziaria e di bilancio, sull’assestamento, sulle variazioni e sul rendiconto. Il parere deve essere allegato agli atti, reso entro 20 giorni e contenere valutazioni di congruità, coerenza, attendibilità e indicazioni utili. È anche ridefinito il quorum di funzionamento del Collegio e la relativa indennità, con maggiorazione del 15% per il presidente.

Ulteriori modifiche settoriali

Sono apportate modifiche anche:

  • alla disciplina della fauna acquatica e della pesca, con vincolo di destinazione delle entrate da soprattasse di concessione e relativa riallocazione contabile verso le province;
  • alla programmazione socio-sanitaria, ammettendo project financing, leasing in costruendo e concessione d’uso per l’edilizia sanitaria, con contributo pubblico massimo del 50% e divieto di usare la concessione di servizi sanitari ospedalieri come corrispettivo;
  • all’organizzazione degli uffici regionali, introducendo i principi di collegialità, efficienza, produttività e valorizzazione della professionalità;
  • alla disciplina degli enti di gestione delle aree naturali, con incarico di direttore a tempo determinato da due a cinque anni e requisiti dettagliati per soggetti esterni;
  • alla gestione liquidatoria dell’Aress, attribuendo al commissario liquidatore una durata definita e l’obbligo di relazione finale alla Giunta.

Regime temporale e attualità della disciplina

Molte disposizioni hanno natura programmatoria o erano collegate a scadenze iniziali molto ravvicinate all’entrata in vigore della legge, in particolare quelle relative a censimenti, piani di razionalizzazione, approvazione di programmi di riduzione del personale, adesione al consorzio TPL entro il 31 marzo 2015, applicazione per gli anni 2015-2016, e anticipazioni contabili riferite all’esercizio 2014 e al bilancio 2015. Di conseguenza, una parte rilevante del testo ha oggi rilievo soprattutto storico o organizzativo, mentre le modifiche strutturali alla normativa sul TPL, sul patrimonio e su alcuni assetti istituzionali restano il nucleo più utile della disciplina.

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