Cassazione Civile, Ordinanza n. 28217/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento di tre crediti derivanti da rapporti bancari: un finanziamento chirografario e due conti anticipi. Il giudice delegato aveva ammesso solo il credito relativo al finanziamento, escludendo gli altri due per effetto di un pregresso giudizio ordinario tra le stesse parti, definito con sentenza che, all’esito di una consulenza tecnica, aveva evidenziato un saldo complessivo a credito della procedura fallimentare. L’opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse travisato il contenuto della prova documentale e delle risultanze peritali del giudizio parallelo; 2) violazione degli artt. 1853, 1241 e 1243 c.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato la compensazione tra i reciproci rapporti dare/avere e avrebbe omesso di ammettere almeno il minor credito residuo; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione della compensazione e della conseguente ammissione del credito per differenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il dedotto travisamento della prova non era stato veicolato con gli strumenti processuali corretti, cioè come errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. oppure, secondo i casi, come vizio ex art. 360 nn. 4 o 5 c.p.c. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non confrontato con la reale ratio decidendi del decreto impugnato: il Tribunale non aveva negato in astratto la compensazione, ma aveva valorizzato il risultato contabile del giudizio ordinario parallelo, nel quale, già considerando tutti i rapporti di conto, era emerso un saldo finale a credito del fallimento. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché non sussisteva omessa pronuncia: il Tribunale aveva implicitamente deciso sulla questione recependo gli esiti della CTU del giudizio parallelo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione può essere prospettata solo nei limiti del corretto vizio processuale; il mero travisamento della prova non integra automaticamente nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per censurare la nullità della sentenza o del procedimento, ma non è il rimedio corretto per il travisamento del contenuto oggettivo della prova nei termini dedotti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È indicato come possibile veicolo del vizio, nei casi e nei limiti ammessi dalla giurisprudenza, per contestare il travisamento del fatto probatorio quando rilevante.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, se consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, trova il proprio rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto.
È richiamato dalla ricorrente quale base della compensazione nei rapporti bancari, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
Norma sulla compensazione legale invocata dalla ricorrente, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione effettiva del decreto.
Norma sulla compensazione giudiziale invocata dalla ricorrente; la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva già considerato il risultato contabile complessivo dei rapporti.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice, anche implicitamente, abbia deciso sulla questione recependo il risultato dell’istruttoria e della consulenza tecnica svolta in altro giudizio.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non è censurabile in cassazione come mera violazione dell’art. 115 c.p.c.; occorre individuare il corretto rimedio impugnatorio, di regola la revocazione per errore di fatto quando la svista riguarda il fatto probatorio in sé.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura deve aggredire la concreta motivazione posta a base della decisione, non una motivazione solo presunta o diversa.
- La compensazione tra rapporti bancari può essere valorizzata dal giudice anche in relazione al risultato complessivo dell’esame di tutti i rapporti tra le parti; quando il giudice recepisce tale esito contabile, non sussiste omessa pronuncia sulla questione della compensazione.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando la questione sia stata comunque decisa in modo implicito, purché dal complesso della motivazione emerga una presa di posizione incompatibile con la dedotta omissione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28207/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28210/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28212/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28213/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28214/2024 del 04/11/2024
- ordinanza_civile · 4 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28216/2024 del 04/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →