Cassazione Civile, Ordinanza n. 24472/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui alla società era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa igienico-sanitaria applicabile agli alimenti. In primo grado l’opposizione era stata accolta per asserita mancata notificazione del verbale di accertamento presupposto; in appello, invece, la decisione era stata riformata sul rilievo che la notificazione del verbale era regolare, essendosi perfezionata a mezzo posta con compiuta giacenza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di norme processuali, sostenendo che nell’ordinanza-ingiunzione non sarebbe stata indicata come destinataria/soggetto ingiunto, con conseguente illegittimità del provvedimento; (2) violazione delle norme sulla notificazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che il giudice di appello non avrebbe considerato il dedotto difetto assoluto di notificazione del verbale di accertamento nei suoi confronti e, comunque, avrebbe erroneamente ritenuto validamente perfezionata la notificazione, mentre dagli atti risulterebbero solo la busta e la CAD riferite a un diverso nominativo. La resistente ha difeso la regolarità della notifica e la correttezza della decisione di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima censura introducesse una questione non specificamente devoluta al giudice di appello, perché in quella sede la società aveva contestato solo la notificazione del verbale di accertamento e non anche la mancata indicazione della società nell’ordinanza-ingiunzione come soggetto ingiunto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che, nella parte in cui si denunciava un’erronea percezione del contenuto documentale da parte del giudice di merito, la doglianza integrava un vizio revocatorio, deducibile con revocazione e non in cassazione; per il resto, la censura mirava a riesaminare accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale sulla ritualità della notificazione a mezzo posta e sulla compiuta giacenza, accertamenti insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui l’atto giunto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ex art. 1335 c.c., salvo prova contraria dell’impossibilità non colpevole di averne conoscenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare un preteso vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta in parte non devoluta e dunque inammissibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge sulla notificazione e sul contraddittorio, ma la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta contro accertamenti di merito
invocati per lamentare omessa pronuncia o mancata coltivazione di eccezioni, ma senza esito favorevole per la ricorrente
richiamati nel primo motivo, ma la Corte ha escluso la pertinenza della censura rispetto alla questione effettivamente trattata in appello
art. 14, commi 2 e 6, L. 689/1981
norme sulla contestazione/notificazione dell’illecito amministrativo, richiamate dalla ricorrente per sostenere l’inesistenza o invalidità della notifica del verbale
richiamato in relazione alla notificazione a soggetti diversi dalla persona fisica indicata nelle carte di causa
la deduzione di una errata percezione del contenuto documentale è stata qualificata come vizio revocatorio, quindi non deducibile in cassazione
indicato come rimedio processuale corretto per il vizio revocatorio, da proporre al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
la Corte richiama la presunzione di conoscenza dell’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario, superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di averne conoscenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non può essere introdotta una questione che non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello; il ricorso per cassazione non può ampliare il thema decidendum rispetto ai motivi di gravame.
- La deduzione di un’erronea percezione del contenuto di un documento da parte del giudice di merito integra, quando ne ricorrano i presupposti, un vizio revocatorio e non un motivo di ricorso per cassazione.
- La censura che mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla ritualità della notificazione è inammissibile in cassazione se non denuncia un vero error in iudicando o in procedendo, ma soltanto una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La notificazione a mezzo posta si considera perfezionata secondo le regole della compiuta giacenza; l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia.
- La doglianza processuale deve essere coerente con la questione effettivamente dibattuta nei gradi di merito: se il motivo in cassazione concerne un profilo diverso e nuovo rispetto ai motivi di appello, esso è inammissibile.
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