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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4148/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per disastro colposo (art. 449 c.p.). ORSINI deduce: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art.516/522 c.p.p.), sostenendo una trasformazione dell'addebito originario (demolizione di opere fognarie e modifica della pendenza dell'alveo) nella nuova ricostruzione incentrata su una manovra errata di un escavatorista e su un presunto difetto di vigilanza in fase esecutiva; 2) travisamento della posizione di garanzia attribuita al direttore dei lavori, invocando la limitazione delle sue competenze dall'art.124 DPR 554/1999 e dal contratto d'appalto (opere provvisionali di spettanza dell'appaltatore); 3) eccessiva misura della pena considerata la breve finestra temporale per adottare interventi conservativi. DEI deduce: errata applicazione delle norme sugli appalti e sul capitolato (art.4 capitolato generale DM 10.4.2000; art.11 capitolato speciale), contestando la radicazione della sua posizione di garanzia quale direttore tecnico di cantiere in assenza di formale comunicazione al committente e lamentando altresì il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ORSINI relativo alla presunta violazione del principio di correlazione, ritenendo che la trasformazione da profili commissivi a profili omissivi rientri nel nucleo contestatorio e non abbia privato il prevenuto della possibilità di difendersi. Accoglie invece il secondo motivo di ORSINI: la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta carente laddove non ha sufficientemente concretizzato la prevedibilità e l'evitabilità dell'evento traumatico (rimozione del masso da parte dell'escavatorista) né distinto adeguatamente le competenze e i poteri di vigilanza tra direttore dei lavori e altre figure di cantiere; per ciò la sentenza è annullata quanto alla posizione di ORSINI e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame. Il ricorso di DEI è respinto: la Corte conferma che la nomina e le deleghe prodotte erano idonee a fondare una posizione di garanzia a carico del direttore tecnico di cantiere e rigetta la doglianza sulle attenuanti generiche; DEI è condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di somme in favore delle parti civili (liquidate in euro 6.000 complessivi per alcune parti civili e euro 3.000 per Mannozzi Miriam Matilde). La regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità è demandata alla Corte d'Appello di Genova per la parte annullata.

Norme richiamate

  • art.449 cod. pen.

    Norma incriminatrice del disastro colposo: la Corte ha confermato la responsabilità penale per il disastro colposo nei confronti degli imputati nei limiti in cui le condotte di vigilanza e di gestione del cantiere erano ritenute riconducibili alle loro posizioni di garanzia

  • art.516 e art.522 cod. proc. pen.

    art.516 c.p.p.; art.522 c.p.p.

    Richiamati in relazione al principio di correlazione fra accusa e sentenza: la Corte ha precisato che la trasformazione da profili commissivi a omissivi non viola il principio se sussiste un 'nucleo comune' dei fatti e l'imputato ha potuto esercitare la difesa

  • art.521 cod. proc. pen.

    Riferito nel motivare i limiti del divieto di mutazione dell'addebito: la violazione sussiste solo se il fatto ritenuto sia eterogeneo e incompatibile con l'imputazione originaria

  • art.124 DPR 554/1999

    Richiamato dalla difesa di ORSINI per delimitare i compiti del direttore dei lavori; la Corte ha però ritenuto che fosse necessario valutare concretamente se la situazione di pericolo fosse prevedibile e rientrasse nei poteri di intervento del direttore dei lavori

  • Capitolato generale DM 10.4.2000 (art.4) e Capitolato speciale (art.11)

    art.4 Capitolato generale DM 10.4.2000; art.11 Capitolato speciale

    Invocati da DEI per sostenere la necessità di una nomina formale e comunicata al committente; la Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta e la funzione effettivamente svolta potessero fondare la posizione di garanzia anche in assenza di una forma recettizia specifica

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice degli Appalti)

    Utilizzato per inquadrare la figura del direttore tecnico di cantiere come soggetto con compiti di organizzazione e gestione del cantiere; la Corte ha confermato che tale figura può avere una posizione di garanzia

  • D.Lgs. 81/2008

    Richiamato quale riferimento normativo per gli obblighi di sicurezza e per la qualificazione del direttore tecnico di cantiere come figura sovraordinata in tema di sicurezza sul lavoro

  • art.133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la pena inflitta in relazione alla gravità del fatto, salvo la posizione di ORSINI su cui ha disposto il rinvio

  • art.111 Cost. e art.6 CEDU

    art.111 Cost.; art.6 CEDU

    Richiamati a supporto del principio secondo cui la diversa qualificazione giuridica o l'articolazione della colpa non viola le garanzie di difesa se l'imputato ha avuto effettiva possibilità di contraddittorio

Massime di principio

  • Il principio di correlazione fra accusa e sentenza non è violato se la nuova ricostruzione dei fatti in sede di merito conserva un nucleo comune con l'imputazione originaria e l'imputato ha potuto esercitare concretamente la difesa; la trasformazione da profili commissivi a omissivi può essere legittima in questi termini
  • La sola titolarità di una posizione di garanzia non comporta automaticamente responsabilità: il giudice deve valutare concretamente prevedibilità ed evitabilità dell'evento (concretizzazione del rischio), nonché il nesso causale tra omissione e danno
  • Quando esistono più figure professionali coinvolte (direttore dei lavori, direttore tecnico/direttore di cantiere, responsabili di commessa), il giudice deve distinguere le competenze e modulare la responsabilità in relazione ai rispettivi ambiti operativi e ai poteri effettivamente riconosciuti o esercitati
  • La nomina formale e la documentazione interna possono essere idonee a fondare una posizione di garanzia del direttore tecnico di cantiere anche se non sempre la delega è stata espressamente comunicata al committente; rileva la sostanza dell'incarico e le funzioni effettivamente svolte
  • Per la valutazione delle attenuanti generiche il giudice del merito compie un apprezzamento di fatto che è difficile da rimettere in discussione in Cassazione se motivato e non contraddittorio

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