Cassazione Penale, Ordinanza n. 13848/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha dedotto, da un lato, l'inutilizzabilità del verbale di sequestro perché non sarebbe stata documentata la modalità di raccolta e repertazione della sostanza; dall'altro, il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha escluso che la mancata o tardiva documentazione delle operazioni di polizia giudiziaria comportasse nullità o inutilizzabilità, rilevando che gli atti risultavano comunque documentati in un'annotazione di servizio contenente i dati essenziali dell'operazione. Ha poi giudicato congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi, sui precedenti specifici e sulla revoca di un precedente affidamento in prova. Infine ha ritenuto adeguata la motivazione sulla pena, perché la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nel caso concreto, la pena era al di sotto del medio edittale. Conseguentemente ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie incriminatrice per cui l'imputato era stato condannato in appello
gli atti di polizia giudiziaria devono essere documentati, ma la giurisprudenza esclude che la forma della documentazione sia prevista a pena di nullità o inutilizzabilità
richiamato come forma di documentazione delle operazioni e degli accertamenti urgenti
criterio per la valutazione della gravità del reato, della capacità a delinquere e della determinazione della pena; richiamato anche per il diniego delle attenuanti generiche
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- La mancata redazione immediata o la non esaustiva formalizzazione di atti di polizia giudiziaria non determina automaticamente inutilizzabilità o nullità, quando la prova dell'attività svolta risulti comunque documentata e siano individuabili i dati essenziali dell'operazione, comprese le fonti di provenienza, i soggetti intervenuti e tempo e luogo della constatazione.
- Per il diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi o rilevanti; il diniego può essere legittimamente fondato anche sulla sola mancanza di elementi positivi.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente quando il giudice dia conto dell'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; una motivazione più analitica è richiesta solo se la pena si discosta in misura significativa dal medio edittale.
- In caso di ricorso inammissibile, alla condanna alle spese può aggiungersi la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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