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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12374/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex L. n. 89/2001 per equa riparazione, proposto per la protrazione irragionevole di un giudizio amministrativo. La corte d'appello aveva dapprima liquidato solo parzialmente l'indennizzo e regolato le spese; su ricorso della parte privata, la Cassazione aveva accolto il primo motivo relativo alla questione poi incisa dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54 d.l. n. 112/2008, dichiarando assorbita la censura sulle spese. Riassunto il giudizio, la corte territoriale aveva liquidato l'indennizzo in euro 7.210,00, compensando per un terzo le spese di tutti i gradi e ponendo il residuo a carico del Ministero, con liquidazioni distinte per il primo grado, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio. Il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 92 e 336 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non poteva compensare per un terzo le spese del primo grado, perché quel capo era stato integralmente posto a carico dell'Amministrazione e non era stato impugnato; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei DM nn. 55/2014 e 37/2018, lamentando che, per il giudizio di rinvio, il valore della controversia era stato erroneamente determinato sulla differenza tra l'importo già liquidato e quello poi riconosciuto, anziché sull'intero indennizzo oggetto della riassunzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi limitatamente alle statuizioni sulle spese. Ha affermato che, in assenza di specifica impugnazione del capo sulle spese del primo grado, il giudice dell'impugnazione non poteva modificarlo tramite compensazione parziale, poiché l'effetto espansivo interno dell'art. 336 c.p.c. non elimina il giudicato formatosi su quel capo. Ha inoltre ritenuto errata la determinazione del valore della controversia nel giudizio di rinvio: poiché il precedente decreto era stato integralmente cassato, il valore doveva coincidere con l'intero importo dell'indennizzo richiesto e poi riconosciuto in riassunzione, non con la sola differenza tra quanto già liquidato e quanto poi accertato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato le spese dei vari gradi e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • L. n. 89/2001, art. 3

    base normativa dell'azione di equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese non può essere disposta sul capo non impugnato quando la decisione di merito venga confermata su quel punto

  • art. 336 c.p.c.

    "effetto espansivo interno"

    l'accoglimento parziale dell'impugnazione non travolge automaticamente il capo sulle spese se esso non è stato specificamente censurato

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il corretto valore della controversia

  • art. 2233 c.c.

    richiamato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali

  • DM n. 55/2014

    le tabelle di liquidazione vanno applicate in base al corretto scaglione di valore della causa

  • DM n. 37/2018

    richiamato unitamente al DM n. 55/2014 per la liquidazione dei compensi

  • art. 392 c.p.c.

    disciplina la riassunzione dopo cassazione con rinvio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, il giudice dell'impugnazione può procedere d'ufficio a un nuovo regolamento solo se riforma, in tutto o in parte, la decisione impugnata; se invece il capo sulle spese non è stato investito da specifico motivo di gravame, esso resta coperto da giudicato e non può essere modificato.
  • L'effetto espansivo interno dell'impugnazione non consente di travolgere automaticamente la condanna alle spese della fase precedente quando il capo relativo non sia stato impugnato dalla parte interessata.
  • Se la decisione di primo grado viene integralmente cassata e la causa è riassunta, il valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di rinvio deve essere individuato con riferimento all'oggetto effettivamente in discussione nella fase successiva, non alla sola differenza tra quanto già riconosciuto e quanto poi attribuito, quando sia rimesso in discussione l'intero diritto all'indennizzo.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e provvedere direttamente nel merito anche sulla regolazione delle spese.
  • La liquidazione dei compensi professionali deve essere effettuata applicando lo scaglione corrispondente al reale valore della controversia e non a un valore indebitamente ridotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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