Cassazione Civile, Ordinanza n. 37167/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società factoring, quale cessionaria dei crediti vantati da una struttura sanitaria privata accreditata, agiva per il pagamento di somme asseritamente dovute per prestazioni riabilitative rese in regime semiresidenziale e residenziale in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2009, oltre interessi moratori, maggior danno, interessi anatocistici e rivalutazione. La domanda riguardava sia una somma capitale residua sia gli interessi su importi già in precedenza corrisposti. In primo grado il tribunale aveva condannato l’azienda sanitaria locale al pagamento della somma capitale, rigettando le domande verso azienda ospedaliera e Regione; in appello la decisione fu riformata, ritenendosi legittimata passiva l’azienda ospedaliera e respingendosi però la domanda per difetto di prova del credito, perché le sole fatture prodotte non erano assistite dall’attestazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni da parte dell’assistito. La società cessionaria ricorse per cassazione con cinque motivi, deducendo: violazione dell’art. 2697 c.c. per errata distribuzione dell’onere della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del principio di non contestazione; omessa valutazione di documenti relativi alle cessioni di credito e alle notifiche ai fini della decorrenza degli interessi; vizio motivazionale; e diritto agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002. L’azienda ospedaliera propose ricorso incidentale condizionato sulla legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la dedotta non contestazione del credito non trovava riscontro nella sentenza impugnata, poiché tutte le parti avevano impugnato la decisione di primo grado e il pagamento intervenuto nelle more non era stato seguito da rinuncia o transazione; inoltre la ricorrente non aveva indicato in modo chiaro a quale convenuta dovesse essere riferito quel pagamento. La Corte ha altresì rilevato che la sentenza di merito aveva escluso, con ratio non specificamente censurata, l’idoneità delle fatture a provare il credito in difetto dell’attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile, perché non colpiva la ratio decidendi: la corte territoriale non aveva negato la produzione delle cessioni e delle notifiche, ma aveva riscontrato l’insufficienza della specifica allegazione della domanda di mora e l’impossibilità di collegare con precisione i documenti ai singoli crediti; inoltre la ricorrente aveva richiamato la notifica della messa in mora alla ASL e non all’azienda ospedaliera, ritenuta legittimata passiva. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso incidentale condizionato dell’azienda ospedaliera è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controparti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L’onere di provare il credito resta a carico di chi lo fa valere; la doglianza è infondata se la sentenza di merito ha escluso, con valutazione non specificamente censurata, che la documentazione prodotta fosse sufficiente a dimostrare il credito.
Il principio di non contestazione non opera quando la pretesa contestazione non risulta dalla sentenza impugnata e quando la parte non chiarisca in modo specifico a quale convenuto e a quali fatti il principio dovrebbe riferirsi; inoltre la doglianza deve confrontarsi con la reale ratio della decisione di merito.
Le censure sulla valutazione delle prove non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito e devono indicare un effettivo errore nel criterio di valutazione o l’omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere prospettato come riesame del merito e richiede l’indicazione di un fatto decisivo omesso, non ravvisabile nelle censure esaminate.
La specifica allegazione della domanda e il corretto collegamento tra documenti e singoli crediti devono emergere tempestivamente negli atti introduttivi e nelle memorie del primo grado.
d.lgs. n. 231/2002, artt. 4 e 5
La domanda di interessi moratori presuppone una chiara individuazione del credito cui gli interessi si riferiscono e una domanda sufficientemente specifica per consentire la verifica della decorrenza e del collegamento documentale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il principio di non contestazione non può essere invocato in modo astratto: chi lo deduce deve indicare in modo preciso quali fatti specifici siano rimasti non contestati e nei confronti di quale parte, e deve confrontarsi con la reale motivazione della sentenza impugnata.
- Le fatture, da sole, non costituiscono prova piena del credito quando il giudice di merito accerti che manchi la documentazione attestante l’effettiva esecuzione della prestazione; tale apprezzamento, se non specificamente censurato, è insindacabile in cassazione.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, ma deve individuare un vero errore di diritto o l’omesso esame di un fatto decisivo.
- La domanda di interessi moratori richiede allegazioni specifiche e puntuale collegamento tra atti di cessione, notifiche e singoli crediti; in mancanza, la pretesa può essere respinta per difetto di specificità.
- Per censurare efficacemente una sentenza occorre aggredire la ratio decidendi effettiva, non una diversa ricostruzione del decisum proposta dalla parte ricorrente.
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