Cassazione Civile, Ordinanza n. 35150/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria rettificava i ricavi dichiarati per gli anni 2004 e 2005 da un soggetto che svolgeva attività di servizio di saloni di parrucchiere. La commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo violato l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. In cassazione l'amministrazione deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che nel caso concreto il processo verbale riguardava un accesso effettuato non per contestare violazioni fiscali, ma soltanto per acquisire documentazione, con conseguente inapplicabilità della garanzia del termine dilatorio. La parte resistente, nel controricorso, non aveva depositato l'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte, dopo aver richiamato il principio della scissione degli effetti della notificazione e rilevato la mancata produzione dell'avviso di ricevimento nonché la mancata riattivazione del procedimento notificatorio, ha comunque esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto infondato. Ha affermato che l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 si applica anche agli accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione, perché l'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa. Pertanto, la mancata osservanza del termine di sessanta giorni rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza che non risultavano dedotte o provate. Il ricorso è stato quindi rigettato.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni decorre dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e la sua violazione determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso prima della scadenza, salvo specifiche ragioni di urgenza.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, anche quando l'accesso sia finalizzato all'acquisizione di documentazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
È richiamato come termine di riferimento per stabilire il limite temporale ragionevole entro cui la parte notificante deve riattivare il procedimento notificatorio dopo l'esito negativo non imputabile alla sua volontà.
Massime di principio
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente per l'emissione dell'avviso di accertamento opera ogni volta che vi sia un accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, senza distinzione tra accessi finalizzati alla contestazione di violazioni e accessi finalizzati all'acquisizione di documentazione.
- Anche in caso di accesso breve o meramente documentale, l'intervento autoritativo dell'amministrazione nei luoghi del contribuente è sufficiente a far scattare le garanzie procedimentali collegate al processo verbale di chiusura delle operazioni.
- L'emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni comporta, di regola, l'illegittimità dell'atto, salvo che l'amministrazione provi specifiche ragioni di urgenza.
- Quando la notificazione ha esito negativo per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare il procedimento notificatorio in un tempo ragionevole, altrimenti non conserva gli effetti della richiesta originaria.
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