Sentenza n. 11454/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Giunta Capitolina n. -OMISSIS- del 24 ottobre 2024 - successivamente pubblicata sull’albo pretorio di Roma Capitale - recante l’approvazione del “Piano Particolareggiato del Traffico (PPT) Centro Storico - Ansa Barocca, dell’abaco degli interventi individuati per l’attrezzaggio delle isole ambientali relative agli Ambiti Urbani P2-36 Farnese Portico D’Ottavia, P2-37 Navona Pantheon, P2-38 Trevi Quirinale, P2-6 Ansa Barocca”, nonché l’approvazione dei “Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativi agli interventi denominati 36-01/36-02 modifica delle discipline di circolazione in via Catalana/pedonalizzazione di via Portico D’Ottavia 37a-11 - Pedonalizzazione di via dei Banchi Nuovi 37a-13/37a-14 Pedonalizzazione di via del Governo Vecchio/piazza Pasquino e 46-06 Pedonalizzazione di via Giulia”; - della deliberazione della Giunta Capitolina n. -OMISSIS- del 20.02.2025 - successivamente pubblicata sull’albo pretorio di Roma Capitale - avente ad oggetto “Deliberazione di Giunta Capitolina n. 378 del 14 ottobre 2024 avente ad oggetto «approvazione del Piano Particolareggiato del Traffico (PPT) Centro Storico - Ansa Barocca, dell’abaco degli interventi individuati per l’attrezzaggio delle isole ambientali relative agli Ambiti Urbani P2-36 Farnese Portico D’Ottavia, P2-37 Navona Pantheon, P2-38 Trevi Quirinale, P2-6 Ansa Barocca”, nonché l’approvazione dei “Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativi agli interventi denominati 36-01/36-02 modifica delle discipline di circolazione in via Catalana/pedonalizzazione di via Portico D’Ottavia 37a-11 - Pedonalizzazione di via dei Banchi Nuovi 37a-13/37a-14 Pedonalizzazione di via del Governo Vecchio/piazza Pasquino e 46-06 Pedonalizzazione di via Giulia»- Integrazione”; - ove occorre possa e per quanto di ragione, degli atti menzionati nell’impugnata deliberazione di Giunta Capitolina, ivi compresi il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) di Roma Capitale, di cui alla d.A.C. n. 21/2015 ed il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) di Roma Capitale, di cui alla d.A.C. n. 14/2022; - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti menzionati nell’impugnata deliberazione di Giunta Capitolina, benché ad oggi di contenuto non conosciuto; nonché per l’annullamento ai sensi dell’art. 116 c.p.a. - del silenzio rigetto serbato da Roma Capitale e dal Municipio Roma I sull’istanza di accesso agli atti trasmessa dai ricorrenti a mezzo p.e.c. in data 4 dicembre 2024; - della nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 10 gennaio 2025, con cui Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. ha rigettato la medesima istanza di accesso agli atti avanzata dai ricorrenti; e per la conseguente condanna di Roma Capitale, del Municipio Roma I e della società Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. all’ostensione di tutta la documentazione prodromica all’adozione dell’impugnata deliberazione della giunta Capitolina n. -OMISSIS-/2024, già richiesta dai ricorrenti con la predetta istanza di accesso del 4 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Giunta Capitolina del 24 ottobre 2024 e del 20 febbraio 2025, relative al Piano Particolareggiato del Traffico Centro Storico-Ansa Barocca e ai PFTE per la pedonalizzazione di alcune vie del centro storico di Roma, nonché il silenzio-rigetto e il diniego sull’istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione comunale e società strumentale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il Piano Particolareggiato del Traffico Centro Storico-Ansa Barocca, le deliberazioni di approvazione e i relativi Progetti di Fattibilità Tecnico Economica concernenti la pedonalizzazione di aree di Portico d’Ottavia, Banchi Nuovi, Governo Vecchio/piazza Pasquino e via Giulia. Sono stati dedotti, in sintesi, la violazione dell’art. 7 del codice della strada, dell’art. 4 del d.m. n. 1444/1968, dell’art. 7, comma 11, del codice della strada, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, nonché dell’art. 97 Cost., oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità, irrazionalità manifesta, confusione, perplessità, sviamento e contraddittorietà. Le censure contestavano il deficit istruttorio e motivazionale degli interventi, la pretesa lesione degli interessi dei residenti e delle attività economiche, la soppressione o diversa collocazione degli stalli di sosta, il mancato coordinamento con le opere del Giubileo e l’irragionevole priorità assegnata ai quattro interventi. Con motivi aggiunti sono state impugnate anche la deliberazione integrativa del 20 febbraio 2025, il PGTU del 2015, il PUMS del 2022 e ulteriori atti presupposti, all’esito dell’accesso documentale. I ricorrenti hanno inoltre proposto domanda ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto dell’istanza di accesso e contro il diniego opposto da Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
La decisione
La domanda di accesso è stata dichiarata cessata per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione aveva successivamente osteso la documentazione richiesta, come già rilevato con precedente ordinanza decisoria. La domanda impugnatoria è stata respinta. Il TAR ha ritenuto che gli atti fossero il risultato di un lungo e ponderato iter, fondato sulle Linee programmatiche del Sindaco, sul PUMS e sul PGTU, preceduto da studi di fattibilità, linee guida operative, conferenza di servizi preliminare, acquisizione delle osservazioni degli uffici competenti, coinvolgimento del Municipio e delle rappresentanze cittadine, nomina del RUP, approvazione tecnica dei PFTE e stanziamento delle risorse. L’istruttoria aveva esaminato le caratteristiche insediative e commerciali, i flussi veicolari e pedonali, la rete viaria, i percorsi storici e le esigenze di sicurezza, accessibilità e riqualificazione urbana. Il Collegio ha escluso il deficit istruttorio e motivazionale, rilevando che gli interessi dei residenti erano stati adeguatamente considerati e che restava garantita l’accessibilità alle destinazioni commerciali e residenziali, con possibilità di arrivare in automobile a 80-90 metri dalle destinazioni. Ha inoltre escluso violazioni urbanistiche, poiché gli stalli non erano stati sostanzialmente soppressi, ma riorganizzati e ricollocati in coerenza con le isole ambientali. È stato ritenuto infondato anche il motivo relativo al mancato coordinamento con le opere del Giubileo, non risultando alcuna incompatibilità. La scelta di dare priorità ai quattro interventi è stata considerata coerente con la rilevanza e la centralità delle aree interessate, non sintomatica di irragionevolezza. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese tra tutte le parti.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla disciplina della circolazione e agli interventi di pedonalizzazione, ma il TAR ha escluso che le deliberazioni impugnate ne violassero le prescrizioni.
art. 7, comma 11, codice della strada
È stato dedotto quale parametro di legittimità degli interventi sulla circolazione; il Collegio ha respinto la relativa censura ritenendo adeguatamente istruito e motivato il piano.
È stato invocato in relazione al difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto congrua la motivazione desumibile dall’iter procedimentale e dagli atti istruttori.
La conferenza di servizi preliminare è stata valorizzata quale elemento dell’istruttoria svolta dall’amministrazione per raccogliere osservazioni e prescrizioni e individuare criticità progettuali.
art. 4 d.m. 1444/1968
La violazione è stata dedotta con riferimento agli stalli di sosta e alla riorganizzazione degli spazi; il TAR ha escluso l’illegittimità urbanistica poiché le aree di parcheggio non risultavano sostanzialmente soppresse, ma ricollocate.
La domanda di accesso proposta ai sensi del rito speciale è stata dichiarata cessata per sopravvenuta ostensione della documentazione richiesta.
art. 97 Cost.
Il parametro del buon andamento e dell’imparzialità è stato ritenuto rispettato, in ragione dell’ampiezza dell’istruttoria e della ponderazione degli interessi pubblici e privati.
La controversia sull’accesso documentale è divenuta priva di oggetto per l’avvenuta evasione dell’istanza ostensiva.
Massime di principio
- La scelta amministrativa di istituire aree pedonali e isole ambientali rientra nella discrezionalità dell’ente locale in materia di organizzazione della mobilità e riqualificazione urbana, purché sia sostenuta da un’istruttoria adeguata, coerente con gli strumenti di pianificazione e da una motivazione idonea a rendere comprensibile la ponderazione degli interessi coinvolti.
- Il difetto di istruttoria e di motivazione non sussiste quando l’amministrazione abbia svolto studi sui flussi veicolari e pedonali, sulle caratteristiche territoriali, sulla rete viaria e sulle esigenze di sicurezza e accessibilità, abbia acquisito i contributi degli uffici e degli enti interessati e abbia seguito un iter procedimentale articolato e documentato.
- La tutela degli interessi dei residenti e delle attività economiche non impone il mantenimento dell’accesso veicolare o della sosta immediatamente a ridosso delle destinazioni, quando il piano garantisca comunque un’accessibilità ragionevole e la possibilità di raggiungere le destinazioni a distanza contenuta, perseguendo finalità di sicurezza e mobilità sostenibile.
- La riorganizzazione degli stalli di sosta, senza sostanziale eliminazione della quantità complessiva delle aree destinate al parcheggio, non integra di per sé una violazione urbanistica, se risulta coerente con la realizzazione delle isole ambientali e con la riqualificazione degli spazi urbani.
- La scelta di realizzare prioritariamente alcuni interventi di mobilità in aree centrali e maggiormente sensibili non è irragionevole quando sia giustificata dalla rilevanza storico-artistica, dalla strategicità e dalla maggiore intensità dei flussi e delle esigenze di sicurezza di tali aree.
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