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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33913/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. I motivi di ricorso contestano: (1) la nullità della notifica del decreto di citazione per l'udienza dell'8.11.2019, sostenendo che la notifica al difensore nominato non avrebbe avuto efficacia perché quest'ultimo aveva dichiarato di non accettare notifiche (art.157 co.8-bis c.p.p.); (2) la mancata notifica personale del decreto di rinvio dell'udienza del 14.4.2020 (rinviata per emergenza) e la notificazione soltanto al difensore "in proprio"; (3) vizi di motivazione sull'accertamento della responsabilità di Arena (che sarebbe mera "testa di paglia"), sulla prova delle distrazioni e sulla esistenza di attivo; (4) vizi motivazionali specifici rispetto alla sussistenza del reato di bancarotta documentale n.3 e all'effettiva partecipazione di Arena all'amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. In sintesi: (1) il primo motivo è inammissibile e manifestamente infondato: le notifiche all'imputato non detenuto effettuate mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. sono valide anche se il difensore, al momento della nomina, aveva dichiarato di non accettare le notifiche ai sensi dell'art.157, comma 8-bis; le due discipline sono alternative e non compatibili tra loro quando vi è elezione di domicilio; inoltre non sono emersi indici idonei a rompere la presunzione di conoscenza collegata alla nomina fiduciaria del difensore. (2) il secondo motivo è infondato: in relazione all'emergenza Covid-19 la normativa speciale (art.83 d.l. 18/2020, commi 13-14) autorizza comunicazioni/notifiche ai difensori tramite sistemi telematici/PEC, anche senza notifica personale all'imputato, bilanciando esigenze sanitarie e garanzie difensive. (3) i motivi sostanziali (terzo e quarto) sono inammissibili per manifesta infondatezza o per carenza di specificità: i giudici di merito hanno correttamente valorizzato indici di fraudolenza e la mancata dimostrazione da parte degli amministratori della destinazione dei beni/ricavi non rinvenuti; la ricorrente Arena è stata ritenuta partecipante alla gestione e non mera figura formale. Conseguentemente i provvedimenti di condanna (pene e pene accessorie fallimentari rideterminate in parte) sono confermati; il ricorso è rigettato e segue condanna alle spese e contributo per cui è competente l'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    La notifica al difensore di fiducia per imputati non detenuti è valida e produce effetti anche se il difensore aveva dichiarato di non accettare notificazioni ai sensi dell'art.157 co.8-bis; le norme di notifica sono alternative e non si sovrappongono quando vi è elezione di domicilio

  • art. 157 cod. proc. pen.

    La disciplina dell'art.157 co.8-bis (riguardante l'accettazione delle notifiche da parte del difensore) non si applica ove sia operativa la disciplina dell'art.161 co.4 con elezione di domicilio; la sola dichiarazione di non accettare non è sufficiente a vanificare la notifica compiuta ai sensi di art.161

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    L'assenza dell'imputato può fondarsi su presunzioni relative di conoscenza del processo (es. nomina difensore), ma tali presunzioni devono essere verificate nella loro effettività; la nomina del difensore è rilevante se effettivamente accettata e se sussistono indici di effettiva comunicazione

  • art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)

    In regime di emergenza Covid-19 le comunicazioni e notificazioni degli avvisi e provvedimenti processuali possono essere effettuate tramite sistemi telematici/PEC al difensore di fiducia; la scelta legislativa semplifica gli adempimenti e consente al giudice di notificare al difensore senza obbligo di ulteriore notifica diretta all'imputato

  • art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    Regola le notifiche telematiche penali; la disciplina è stata estesa dall'art.83 d.l.18/2020 alle comunicazioni nella fase emergenziale, giustificando l'invio al PEC del difensore

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge); la Corte ha valutato l'ammissibilità e la specificità dei motivi ai sensi di tale articolo

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a vizi di notifica/decreto di citazione; la Corte ha valutato la presunta nullità in combinato con le regole di notifica al difensore

  • art. 216 legge fallimentare

    comma 1, n.1 (reati di bancarotta)

    Predisposizione normativa dei reati di bancarotta; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale alla luce delle prove e dell'onere di dimostrare la destinazione dei beni/ricavi da parte degli amministratori

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e al contributo unificato a favore della parte resistente in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna ex art.616 in conseguenza del rigetto

Massime di principio

  • La notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art.161 c.p.p. è efficace anche se il difensore aveva dichiarato di non voler ricevere notifiche ai sensi dell'art.157 co.8-bis: le due fattispecie sono alternative e l'elezione di domicilio prevale.
  • In situazioni di emergenza (es. Covid-19) le notifiche e comunicazioni processuali inviate via PEC o sistemi telematici al difensore di fiducia sono legittime e non costituiscono di per sé vizio procedurale quando previste dalla normativa emergenziale (art.83 d.l. 18/2020).
  • In caso di bancarotta per distrazione, la mancata rinvenibilità di cespiti o di ricavi consente di desumere la distrazione salvo che l'amministratore dimostri la destinazione dei beni/ricavi: l'onere probatorio grava sull'amministratore.
  • La semplice affermazione di ruolo meramente formale ("testa di paglia") è insufficiente in cassazione: occorre contestare puntualmente la valutazione probatoria dei giudici di merito con argomentazioni specifiche; la rivalutazione delle prove è preclusa in sede di legittimità.
  • I motivi generici o privi di specificità fattuale e giuridica sono frequentemente dichiarati inammissibili: il ricorso per cassazione richiede deduzioni circostanziate e contestazioni precise della motivazione e dell'applicazione della legge.

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