Cassazione Penale, Sentenza n. 15721/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Aloisio impugnava il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco targato CA321XT disposto dal Tribunale del riesame dopo la riqualificazione della sua condotta dalla fattispecie prevista dall'art. 452-quaterdecies c.p. alla contravvenzione di cui all'art. 256 del d.lgs. n. 152/2006. Denunciava violazione dell'art. 310 c.p.p. perché, a suo dire, il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che egli frequentava la discarica solo in occasione di cantieri prossimi e con documentazione regolare (FIR) e che i gravi indizi riguarderebbero soltanto i conferimenti dei giorni 3 e 5 luglio 2023. Contestava inoltre la mancanza di verifica integrale dei presupposti per la misura cautelare (art. 292 c.p.p.), nonché l'inosservanza del criterio di rigorosa valutazione della gravità indiziaria richiesto per la contravvenzione (art. 256 d.lgs. 152/2006), lamentando che non fosse stata richiesta l'esibizione dei FIR e che non fosse stata svolta una ricerca probatoria complessa e articolata a sua discolpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito un'ampia e articolata motivazione sulla gravità indiziaria e sul quadro probatorio (documenti, riprese video, sopralluoghi, intercettazioni) che individuava modalità illecite di conferimento e gestione dei rifiuti nell'impianto Croce, nonché i conferimenti effettuati dall'Aloisio nei giorni contestati. La Corte ha ricordato il limite dell'art. 325 c.p.p. (ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge) e ha escluso che sussistesse una carenza motivazionale tale da consentire l'esame della controversia in fatto in questa sede. Ha inoltre giudicato generiche le censure sull'omessa acquisizione dei FIR e sulla mancata ricerca di prova complessa, non avendo il ricorrente indicato specifici profili di illegittimità. Conseguentemente il sequestro preventivo è stato confermato nel suo esito giuridico (ossia l'atto impugnato non è stato annullato) e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento con l'obbligo di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato nel contesto della contestazione iniziale come riferimento alla concorso di persone nel reato; la Corte non entra nella valutazione di merito sui profili di concorso.
art. 452-quaterdecies cod. pen.
La condotta originariamente contestata (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è stata ritenuta non configurabile nei confronti dell'Aloisio dal Tribunale, che ha proceduto alla riqualificazione in reato minore.
art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Il Tribunale ha riqualificato la condotta dell'Aloisio come contravvenzione per gestione di rifiuti non autorizzata; la Corte ha osservato che, pur trattandosi di reato contravvenzionale, la valutazione della gravità indiziaria è stata adeguatamente motivata.
Invocato dal ricorrente come norma per censurare presunte carenze istruttorie e valutative; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a dimostrare una violazione di legge o una carenza motivazionale rilevante in cassazione.
Riferito ai presupposti per l'adozione della misura cautelare: il ricorrente sosteneva la mancata verifica integrale di tali presupposti, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione adeguata.
La Corte ha richiamato il vincolo di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, ammesso solo per violazione di legge o per assenza/insufficienza assoluta della motivazione; ha dichiarato inammissibile il ricorso perché volto a riesaminare il merito e per carenza di specificità.
Norma relativa al sequestro preventivo: la Corte ha valutato la legittimità del provvedimento cautelare nel quadro dei limiti di ammissibilità del ricorso e ha confermato la validità della motivazione del Tribunale sul punto.
Applicata per l'onere delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende, con determinazione equitativa della somma (euro 3.000) nonostante la Corte abbia ritenuto che il ricorso non fosse frutto di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in tema di conseguenze processuali dell'inammissibilità e della responsabilità onerosa per le spese, per stabilire l'esatto regime sanzionatorio applicabile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso in via principale solo per violazione di legge: non è il luogo per un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o per rinnovare la valutazione sulla gravità indiziaria.
- Una motivazione articolata e documentata del giudice del riesame (richiamo a documenti, video, sopralluoghi, intercettazioni e descrizione degli elementi di fatto) rende generalmente inammissibili censure generiche che insistono sul merito.
- La riqualificazione della fattispecie in reato contravvenzionale non elimina la possibilità di adottare misure cautelari reali, ma richiede che le censure difensive dimostrino specifici vizi di diritto o l'assenza totale di motivazione, non semplici rilievi di merito.
- Lamentele circa l'omessa acquisizione di documenti (es. FIR) devono essere presentate con indicazione precisa di quale prova concreta sarebbe stata acquisita e del suo possibile effetto sul giudizio, altrimenti risultano generiche e inidonee in Cassazione.
- Per opporsi con successo a un sequestro preventivo è necessario puntare su profili di illegittimità formale o su carenze valutabili in diritto (es. mancanza assoluta di motivazione, travisamento logico-giuridico), non su una richiesta di riconsiderazione dei fatti già ampiamente motivati.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende; tuttavia la Corte valuta anche se la proposizione sia stata fatta senza colpa grave.
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