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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37637/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava un estratto di ruolo deducendo che le pretese tributarie fossero prescritte perché l’atto presupposto non era stato validamente notificato. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo omessa la notifica dell’atto presupposto; la CTR, invece, aveva riformato la decisione, reputando valida la notifica e dichiarando inammissibile il ricorso contro il ruolo. In cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e dell’art. 48 disp. att. c.p.c., sostenendo che non fosse stata fornita prova né dell’affissione dell’avviso di deposito presso la casa comunale né della consegna della raccomandata informativa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella notifica a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento del procedimento notificatorio può essere provato solo mediante produzione dell’avviso di ricevimento della seconda raccomandata informativa (C.A.D.), non essendo sufficiente la prova della sola spedizione. Ha inoltre evidenziato che, nel giudizio rescissorio, il giudice di merito dovrà considerare la sopravvenuta disciplina sull’interesse ad agire in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo, come interpretata dalle Sezioni Unite.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Lombardia, demandando a tale giudice anche la regolazione delle spese. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la validità della notifica dell’atto presupposto alla luce del principio sulla necessità dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa e dovrà altresì valutare l’interesse ad agire alla luce della disciplina sopravvenuta sull’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 140 c.p.c.

    la Corte richiama la disciplina della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, escludendo che la sola spedizione della raccomandata informativa basti a provarne il perfezionamento.

  • art. 156 c.p.c.

    è evocato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla sanatoria/nullità della notificazione.

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    è richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 140 e 156 c.p.c. come norma sulla notificazione e sulla relativa prova.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    la Corte lo interpreta in modo costituzionalmente orientato, richiedendo l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

  • artt. 24 e 111, comma 2, Cost.

    sono richiamati come parametri dell’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notificazione.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    la disposizione sopravvenuta incide sull’interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo e si applica ai giudizi pendenti.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    ha introdotto, tramite conversione, la disciplina speciale sull’impugnazione dell’estratto di ruolo richiamata dalla Corte.

  • l. n. 215 del 2021

    legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021, richiamata quale fonte della novella.

  • art. 372 c.p.c.

    nel giudizio di legittimità consente il deposito di documentazione ai fini della prova dell’interesse ad agire, secondo quanto richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo, quando il destinatario sia temporaneamente assente o comunque non reperibile secondo lo schema dell’art. 140 c.p.c., il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; la mera prova della spedizione non è sufficiente.
  • L’invalidità o l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto può fondare l’impugnazione dell’estratto di ruolo, ma l’interesse ad agire va verificato alla luce della disciplina vigente al momento della decisione, anche se sopravvenuta nel corso del processo.
  • L’interesse ad agire ha natura dinamica e può essere integrato o escluso da sopravvenienze normative; nei giudizi pendenti la sua dimostrazione può richiedere specifici adempimenti probatori anche in cassazione o, se necessario, nel giudizio di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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