Cassazione Penale, Ordinanza n. 26206/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale il tribunale aveva applicato la pena concordata per i reati ascritti e disposto anche la confisca per sproporzione di una somma di denaro sottoposta a sequestro probatorio. I motivi di ricorso erano due: da un lato, si denunciava l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 337 c.p.; dall'altro, si censurava la disposta confisca assumendo la violazione dell'art. 253 c.p.p. La Corte ha però ritenuto che, nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione sia proponibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che i vizi dedotti non rientrino tra quelli consentiti; quanto alla confisca, ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. 85 d.P.R. 309/1990 e 240-bis c.p., con adeguata motivazione del giudice di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non era ammissibile perché, contro la sentenza di patteggiamento, sono deducibili soltanto vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il vizio denunciato non rientrava in tali ipotesi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato/inammissibile perché la confisca era stata disposta correttamente sulla base delle norme richiamate e con motivazione adeguata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi tassativamente indicati
dedotto dal ricorrente come norma erroneamente applicata, ma il vizio non è tra quelli deducibili nel patteggiamento
richiamato dal ricorrente nel motivo relativo all'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p.
dedotto dal ricorrente in relazione alla confisca e al sequestro probatorio
art. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito per la confisca della somma sequestrata
ritenuto correttamente applicato dal giudice di merito per la confisca per sproporzione
norma penale richiamata nel primo motivo di ricorso
indica il procedimento speciale definito con patteggiamento
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa a seguito di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale perimetro è inammissibile.
- Nel giudizio di patteggiamento non possono essere fatte valere, tramite ricorso per cassazione, questioni diverse da quelle attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Quando il giudice di merito dispone una confisca sulla base della disciplina applicabile e fornisce motivazione adeguata, la relativa doglianza non supera il vaglio di ammissibilità o infondatezza in cassazione.
- La deduzione di un vizio di violazione di legge deve comunque confrontarsi con i limiti oggettivi di impugnazione propri del rito speciale prescelto.
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