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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33530/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento e la cartella presupposta, riferite all'anno d'imposta 2014 per IRPEF e addizionali, deducendo: prescrizione del credito; illegittimità dell'intimazione per difformità dal modello ministeriale, mancanza di sottoscrizione e di motivazione; omessa notifica della cartella; difetto dei presupposti per l'esecuzione; infondatezza di interessi e oneri di riscossione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendolo generico e osservando che la mancata notifica della cartella non era stata smentita da prova contraria. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'atto di appello contestava chiaramente la statuizione sulla nullità della notificazione della cartella; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe pronunciato sulla notificazione della cartella senza un apparato argomentativo minimo.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, ritenendolo fondato. Ha affermato che la motivazione della sentenza della CTR era solo apparente e comunque insufficiente al "minimo costituzionale", perché non dava conto del quadro fattuale, delle prove esaminate e del percorso logico-giuridico seguito per escludere la validità della notifica della cartella. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, il primo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è deducibile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una critica sufficientemente specifica alla decisione impugnata; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario l'atto di appello deve rispettare requisiti di specificità; la censura è stata però assorbita.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla se manca la motivazione o se questa è solo apparente o incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Il provvedimento del giudice tributario deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la decisione.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al contenuto motivazionale della decisione tributaria in appello.

  • art. 111 Cost.

    Impone il "minimo costituzionale" di motivazione; la sua violazione rende la sentenza nulla.

  • art. 54 d.l. 83/2012

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., limitando il vizio di motivazione ai casi di omesso esame di un fatto decisivo.

  • L. 134/2012

    Conversione del d.l. 83/2012 richiamata per la nuova disciplina del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è deducibile come nullità della sentenza quando la motivazione sia totalmente mancante, solo apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a formule generiche o apodittiche: deve esplicitare il quadro probatorio esaminato e il percorso logico-giuridico che giustifica l'esito della controversia.
  • La riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ha ristretto il sindacato sulla motivazione al solo omesso esame di un fatto storico decisivo; resta però ferma la denuncia della violazione del minimo costituzionale di motivazione ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.
  • Se il motivo di ricorso che investe la validità della motivazione è accolto, gli ulteriori motivi che presuppongono la cassazione della sentenza possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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