Cassazione Civile, Ordinanza n. 30288/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui era stato disposto il riclassamento di un immobile della contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, in relazione a un'unità immobiliare sita in microzona del Comune di Roma. La CTP aveva annullato l'atto; la CTR aveva confermato l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004, sostenendo che per il riclassamento fosse sufficiente una motivazione limitata al richiamo della norma speciale e agli scostamenti di valore tra microzone, senza necessità di indicare specifiche caratteristiche dell'immobile; con il secondo ha lamentato la nullità della sentenza per violazione della disciplina sull'onere della prova, contestando la ripartizione dell'onere probatorio operata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che il riclassamento ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 richiede una motivazione rigorosa, completa, specifica e razionale: non basta il mero richiamo allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona, ma occorre indicare gli elementi concreti che hanno inciso sulla revisione e spiegare come essi determinino il diverso classamento della singola unità immobiliare. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la carenza di motivazione dell'atto impositivo rende l'atto illegittimo di per sé, senza che venga in rilievo un onere probatorio del contribuente; l'onere della prova sorge solo se l'amministrazione abbia previamente indicato i presupposti fattuali del riclassamento. È stata quindi confermata la decisione impugnata favorevole alla contribuente.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 311/2004
La revisione del classamento in microzone richiede una motivazione rigorosa e specifica, fondata su una concreta variazione di valore degli immobili nella microzona e non sul solo richiamo alla norma o a generici mutamenti del mercato.
Tra gli elementi rilevanti per il classamento vi sono la qualità urbana, la qualità ambientale della zona, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Richiamato implicitamente dal motivo sull'onere probatorio; la Corte esclude che tale tema venga in rilievo quando l'atto sia già carente di motivazione sui presupposti del riclassamento.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 l'amministrazione deve fornire una motivazione completa, specifica e razionale, tale da consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni del nuovo classamento.
- Non è sufficiente il richiamo astratto allo scostamento tra valori catastali e valori di mercato della microzona: occorre indicare i concreti interventi, le trasformazioni urbane o gli elementi fattuali che hanno inciso sulla rivalutazione della zona e sul diverso classamento della singola unità immobiliare.
- L'atto di riclassamento deve dare conto anche delle caratteristiche specifiche dell'immobile e dell'eventuale comparazione con fabbricati similari; in mancanza, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione.
- La questione dell'onere della prova del contribuente viene in rilievo solo se l'amministrazione abbia prima assolto all'onere motivazionale indicando i presupposti fattuali del riclassamento; se l'atto è privo di tali indicazioni, l'illegittimità discende direttamente dal vizio dell'atto.
- Nei procedimenti di revisione catastale diffusa il contribuente deve essere posto in condizione di controllare ex ante le ragioni dell'intervento amministrativo, in funzione della tutela del diritto di difesa.
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